F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007 VERTENZA: all.Renato CARTESAN / A.C.ASOLACASALOLDO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007 VERTENZA: all.Renato CARTESAN / A.C.ASOLACASALOLDO ( 58/67 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Andrea FRANCHINI Con ricorso del 30/12/06 il signor RENATO CARTESAN, allenatore dilettante, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., esponeva di aver stipulato in data 9/9/2005 un accordo economico con la società A.C. ASOLACASALOLDO, regolarmente depositato presso il Comitato di competenza, avente in oggetto l’affidamento della prima squadra, compagine militante nel Campionato di promozione, che prevedeva un premio di tesseramento di Euro 6.000,00, suddiviso in quattro rate di Euro 1.500,00 cadauna, con scadenze al 30 Ottobre e 20 Dicembre 2005 e 28 Febbraio e 30 Maggio 2006. Il ricorrente ha comunicato di essere stato esonerato in data 3/10/05, e chiede a questo Collegio di far obbligo alla società, al pagamento dell’ultima rata scaduta di Euro 1.500,00 e mai percepita, oltre agli interessi di mora e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. La società,invitata dal Collegio a presentare le proprie controdeduzioni,dichiarava di aver raggiunto un accordo con l’allenatore, smentito successivamente dallo stesso, e giustificava la sua inadempienza, esponendo che: a) Si è trattenuta l’ultima rata, perché l’allenatore esonerato, da ottobre fino a maggio,non ha più sostenuto alcuna spesa di trasferta. b) Perché il tecnico ha esercitato, da aprile, la sua mansione di “ allenatore” in un’altra società. Il Collegio esaminata la documentazione,ritiene inconsistenti le motivazioni della società,in quanto al punto A non è in discussione il rimborso spese, tra l’altro mai richiesto dall’allenatore, e al punto B non ha fornito alcuna prova riguardante la presunta attività irregolare dell’allenatore. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società A.C. ASOLACASALOLDO, di corrispondere all’allenatore RENATO CARTESAN la somma di Euro 1.500,00, più Euro 37,00 per interessi di mora, per un totale di Euro 1.537,00, oltre agli interessi che matureranno fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art. 7 comma 6 bis del CGS.
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