F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007 VERTENZA: all. Jean Marie MOSCATELLI / A.S.D. CHIESANUOVA CALCIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007
VERTENZA: all. Jean Marie MOSCATELLI / A.S.D. CHIESANUOVA CALCIO
( 60/67 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 4.01.2007, l’allenatore dilettante Jean Marie Moscatelli, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Avv. Cazzola Fabio, ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla A.S.D. Chiesanuova Calcio, partecipante al campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Marche L.N.D., di pagargli la somma di €. 1.600,00, riferito al 2° rateo del premio di tesseramento e di quelli eventualmente scaduti al momento della decisione, oltre al danno da ritardato pagamento pari alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali.
Il ricorrente ha prodotto copia del contratto–accordo tipo, sottoscritto dalle parti, da cui si evince che il legale rappresentante della A.S.D. Chiesanuova Calcio, per la conduzione tecnica della 1^ squadra, con decorrenza 1.07.2006 e fino al 30.06.2007, si è impegnato a corrispondergli un premio di tesseramento di €. 6.400,00 da pagarsi alle seguenti scadenze:
1- al 10.10.2006, €. 1.600,00; 2 – al 10.12.2006 €. 1.600,00; 3 – al 10.02.2007, €. 1.600,00; 4 - al 10.04.2007, €. 1.600,00, oltre ad un premio classifica di €. 500,00 al raggiungimento dei Play Off.
Il ricorrente, inoltre, in data 2.10.2006 ha comunicato di essere stato verbalmente esonerato e che, in data 5.10.2006, ha comunicato alla Società A.S.D. Chiesanuova Calcio anche al Comitato Regionale Marche L.N.D., di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva oltre che di restare in attesa di ricevere la liquidazione del premio di tesseramento pattuito.
Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio è emerso che il contratto è stato depositato presso il competente Comitato Regionale Marche L.N.D. in data 9.10.2006.
La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio con nota del 5.02.2007, per il tramite dello studio legale Carnevali, controdeduce affermando che non risponde a verità la circostanza dell’esonero verbale del tecnico Moscatelli ma che, a seguito di una animata discussione tra l’allenatore e la dirigenza, al termine di una partita domenicale conclusasi con l’ennesima sconfitta, vi sono state critiche calcistico–sportive, senza alcun provvedimento.
In seguito a tale episodio l’allenatore ricorrente non si presentava per gli allenamenti senza giustificarne l’assenza e che a seguito di tale comportamento la stessa si vedeva costretta a rivolgersi ad altro tecnico con notevoli disagi e danni anche economici.
Nonostante tale inadempimento da parte dell’allenatore la Società si dichiarava disposta ad una soluzione bonaria della questione.
Non ricevendo alcun riscontro da parte dell’allenatore, con raccomandata del 9.11.2006, veniva comunicato allo stesso la risoluzione del contratto per suo “esclusivo fatto e colpa” e contestualmente gli venivano corrisposto l’importo di €. 1.600,00 quale primo rateo di contratto, tramite assegno n. 20740276 tratto su Carifac Chiesanuova, incassato il 4.12.2006.
Pertanto, essendosi il contratto risolto già alla data della proposizione del reclamo dinanzi a questo Collegio Arbitrale la Società contesta i fatti richiamati dall’allenatore e respinge ogni ulteriore richiesta di pagamento del tecnico Moscatelli.
L’avv. Fabio Cazzola, difensore e procuratore dell’allenatore Jean Marie Moscatelli, con raccomandata del 12.02.2007, in risposta alle controdeduzioni della A.S.D. Chiesanuova Calcio, osserva:
1. la raccomandata a firma dell’Avv. Carnevali deve essere ritenuta non ricevibile ed inammissibile in quanto sottoscritta solo da legale senza mandato e non dal legale rappresentante della A.S.D. Chiesanuova Calcio;
2. che la reclamata non abbia controdedotto al reclamo dell’allenatore Moscatelli nel termine perentorio previsto dal Regolamento L.N.D. e la raccomandata del 5.02.2007 dell’Avv. Carnevali, con gli allegati, va espunta dal fascicolo;
3. il reclamante Moscatelli ha depositato con il ricorso la comunicazione datata 5.10.2006 di restare a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva 2006/2007;
4. la Società non ha ritenuto di avvalersi ancora delle prestazioni del ricorrente;
5. peraltro, la notifica dell’esonero dell’allenatore Moscatelli era stata pubblicata in data 4 e 5.10.2006 sul sito internet delle Società e sul Corriere Adriatico del 4.10.2006.
Pertanto, l’allenatore ricorrente insiste per l’accoglimento della domanda e per la condanna dell’A.S.D. Chiesanuova Calcio al pagamento delle due rate di €. 1.600,00 ciascuna aventi scadenze al 10.12.2006 ed al 10.02.2007 e della ulteriore rata di €. 1.600,00 avente scadenza al 10.04.2007 se maturata al di là della decisione, oltre interessi.
In riscontro alle osservazioni dell’avv. Fabio Cazzola, difensore e procuratore dell’allenatore Moscatelli, l’avv. Paolo Carnevali, in nome e per conto del legale rappresentante della A.S.D. Chiesanuova Calcio, con raccomandata del 26.02.2007, nel contestare integralmente la raccomandata del 12.02.2007, a firma del sopracitato avv. Cazzola, precisa quanto segue:
1. chiede l’improcedibilità del ricorso proposto dall’allenatore Moscatelli in quanto privo della designazione dell’Arbitro prescelto;
2. che già in data 3.10.2006 l’A.S.D. Chiesanuova Calcio, in persona del legale rappresentante, conferiva mandato al sottoscritto procuratore al fine di rappresentare e difendere la Società (inviando copia);
3. che come previsto dall’art. 43 Regolamento L.N.D., in data 9.11.2006, tramite raccomandata a. r. del sottoscritto procuratore veniva comunicato la risoluzione del contratto per suo esclusivo fatto e colpa e contestualmente venivano versati €. 1.600,00 per tramite assegno n. 20740276 tratto su Carifac Chiesanuova, incassato in data 4.12.2006.
Tanto premesso, chiede in via preliminare la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
In via principale e nel merito, essendosi il contratto risolto già alla data della proposizione del reclamo dinanzi a codesto Collegio Arbitrale, l’A.S.D. Chiesanuova Calcio contesta fermamente la ricostruzione dei fatti così come operata dalla controparte e respinge ogni ulteriore richiesta di compenso avanzata dall’allenatore Moscatelli.
Con raccomandata del 12.03.2007, l’avv. Fabio Cazzola, difensore e procuratore del tecnico ricorrente Moscatelli, osserva che:
1. la raccomandata del 26.02.2007, ricevuta in data 8.03.2007, scritta dall’avv.. Paolo Carnevali e formulata “in nome e per conto del legale rappresentante della A.S.D. Chiesanuova Calcio, è inammissibile e tardiva sia perché non rispetta il termine di otto giorni concessi dal Regolamento L.N.D. e sia perché non è prevista una seconda replica”;
2. la eccezione di mancata designazione dell’arbitro prescelto è certamente tardiva ed è peraltro così scontato che il Regolamento L.N.D. non prevede tale facoltà;
3. la prima raccomandata spedita dall’avv. Carnevali non può essere ritenuta come proveniente dalla Società convenuta non avendo lo stesso dimostrato di essere all’epoca mandatario della Società.
Pertanto, richiede che il Collegio non tenga conto delle raccomandate a firma dell’avv. Carnevali ritenuto estraneo ai fatti e che vengano dichiarate tardive ed inammissibili le controdeduzioni del 7.03.2007 e che, invece, venga accolto il ricorso del ricorrente.
Il Collegio, esaminati gli atti sopra descritti, osserva che il ricorso è fondato.
Il ricorrente Jean Marie Moscatelli, a seguito di esonero verbale, ha comunicato per iscritto alla società A.S.D. Chiesanuova Calcio di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva come da contratto.
La Società avrebbe dovuto contestare per iscritto le mancate presenze agli allenamenti da parte del tecnico e, quindi, deferirlo agli organi competenti.
Sono da ritenersi irrilevante la nomina dell’Arbitro da parte del ricorrente così come irrilevante sono le contestazioni sulle controdeduzioni nei termini perentori.
Tanto premesso, vanno riconosciuti al ricorrente i ratei scaduti il 10.12.2006; 10.02.2007 e, infine, quello del 10.04.2007 di €. 1.600,00 cadauno, per un totale di €. 4.800,00 oltre ad €. 45,00 per interessi di mora, per un totale di €. 4.845,00.
Non spetta il premio di classifica pari ad €. 500,00 perché non previsto nell’accordo tra l’AIAC e da L.N.D.– F.I.G.C.-
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso prodotto da Jean Marie Moscatelli e dichiara l’obbligo della A.S.D. Chiesanuova Calcio di corrispondere al sopracitato la somma di €.4.845,00 di cui €. 4.800,00 per n. 3 ratei scaduti come da contratto di €. 1.600,00 cadauno ed €. 45,00 per interessi legali.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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