F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007 VERTENZA: all. Giuseppe BARDI / C.S.VULTUR RIONERO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007 VERTENZA: all. Giuseppe BARDI / C.S.VULTUR RIONERO ( 62/67 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Patrizio LEOZAPPA Con ricorso del 1312007, l’allenatore di 3^ ctg. Bardi Giuseppe ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla C.S.VULTUR RIONERO, partecipante al campionato di Eccellenza del C. R. Basilicata L.N.D., di corrispondergli la somma di € 3750,00,riferita al primo e secondo rateo del premio di tesseramento stagione sportiva 20062007 oltre i ratei maturandi. Il ricorrente ha prodotto copia della scrittura privata, sottoscritta in data 492006, regolarmente depositata presso il C. R.Basilicata L.N.D. da cui si evince che il rappresentante legale della C.S.VULTUR RIONERO si è impegnato a pagare la somma di € 7500,00, così rateizzata: 30106 € 1875,00 – 30126 € 1875,00 – 2827 € 1875,00 – 3047 € 1875,00, oltre al rimborso spese viaggi. L’allenatore ha comunicato di essere stato esonerato con lettera del 5122006 e che, con racc. del 7122006, ha informato la Società di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva. Il Presidente della Società CS VULTUR RIONERO, con comunicazione scritta del 2512007, inviata al C. R.Basilicata LND, all’AIAC Firenze, a questo Collegio e all’allenatore, ha revocato l’esonero del 7122006 e lo ha invitato a riprendere la conduzione della squadra giorno 222007 alle ore 14.30 presso lo stadio di Rionero in V. Con telegramma dell’ 122007, l’allenatore Bardi comunica che sarà presente agli allenamenti del 222007, alle ore 14.30, presso il campo sportivo solo dopo l’esonero del tecnico responsabile presente al momento ( vedi telegramma allegato). Lo stesso, con successiva lettera del 527, evidenzia che la convocazione del 22 c.a. non è altro che un tentativo di accordo per le somme dovute dal momento che l’attività della squadra continua in modo del tutto regolare sotto la direzione tecnica del nuovo allenatore, signor Pesce. A questo punto il Presidente della Società, con lettera del 527, fa presente l’assenza del 222007 dell’allenatore, contestandola, allo stesso, a questo Collegio e al C.R.Basilicata, e con successivo telegramma del 1027 gli comunica la definitiva interruzione del rapporto contrattuale. L’allenatore, con racc. del 1927, ribadisce, giustificando la propria non presenza alla convocazione, sul fatto che la società non ha sollevato dall’incarico l’allenatore sostituto signor Pesce. come previsto dalle norme federali e che i vari colloqui telefonici con i dirigenti e con lo stesso Presidente non hanno esitato alcun accordo economico. La Società con nota del 2827 contesta con vari argomentazioni le asserzioni dell’allenatore, in particolare il fatto di non aver potuto tesserare un altro allenatore in quanto ne aveva già uno per la stagione in corso. Inoltre giustifica il proprio iter comportamentale perché da un lato su richiesta del S.T.F del 227 con risposta del 727, comunica al S.T.F copia dell’esonero del tecnico Bardi; dall’altro con telegramma del 1027 comunica l’interruzione del rapporto contrattuale per tesserare il nuovo allenatore. Il Bardi con nota del 737 riconferma quanto precedentemente dichiarato e fa notare l’errato comportamento e l’effimere dichiarazioni della società il cui solo scopo è trovare un accordo transattivo riguardo al premio di tesseramento previsto dalla scrittura privata. Per questi motivi il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore BARDI Giuseppe e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società C.S. VULTUR RIONERO di corrispondere la somma totale dei quattro ratei già maturati stagione 20062007 per € 7500,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre interessi maturati di € 90,00 per un ammontare complessivo di € 7590,00. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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