F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA:all. Giovanni TREVISANELLO / A.S.D. MESTRINA 1929
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007
VERTENZA:all. Giovanni TREVISANELLO / A.S.D. MESTRINA 1929
( 29/67 )
ARBITRI: sigg.Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI
Con ricorso datato 29/09/2006, l’allenatore signor Trevisanello Giovanni, dichiara di essere stato assunto dalla A.S.D. NEROVERDE VENEZIA, ora A.S.D. MESTRINA 1929, quale allenatore della squadra iuniores regionale e prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria, per la stagione 2005-2006, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva netta di €. 2.500,00.
A sostegno delle sue richieste, il ricorrente, ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, sottoscritto solo dal medesimo, stipulato con la A.S.D. Calcio Neroverde Venezia (ora A.S.D. Mestrina 1929), per la somma complessiva di €. 4.000,00, da corrispondersi in n.4 rate.
La A.S.D. Mestrina 1929 (già A.S.D. Calcio Neroverde Venezia), ritualmente invitata dalla Segreteria di Codesto Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, ha riferito di non aver conoscenza di alcun accordo economico intercorso tra il ricorrente e la A.S.D. Calcio Neroverde Venezia, né detto accordo risulta mai stato sottoscritto.
Giova rilevare che questo Collegio provvedeva a richiedere al Comitato Regionale Veneto se l’accordo economico tra le parti fosse stato depositato. Con missiva del 3/10/2006, versata in atti, il detto Comitato comunicava che alcun accordo economico era mai stato depositato tra l’allenatore signor Trevisanello Giovanni e la A.S.D. NEROVERDE VENEZIA, ora A.S.D. MESTRINA 1929.
Orbene a supporto dell’inesistenza di un accordo economico che parte ricorrente asserisce invece essere intercorso con la detta società, vi è l’accordo economico depositato dallo stesso ricorrente sprovvisto di sottoscrizione del legale rappresentante della A.S.D. NEROVERDE VENEZIA.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritenuto inesistente e, comunque, non provato l’accordo economico intercorso tra Trevisanello Giovanni e la A.S.D. NEROVERDE VENEZIA, ora A.S.D. MESTRINA 1929, rigetta il ricorso.
La presente delibera è inappellabile.
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