F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA: all. Cosimo SAVOIA / C.R.C. T.I.F.A.S.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA: all. Cosimo SAVOIA / C.R.C. T.I.F.A.S. ( 52/67 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Gabriele GIOVANNINI L’allenatore dilettante COSIMO SAVOIA, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 5 dicembre 2006, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 3000,00 (tremila/00) oltre interessi, nei confronti della C.R.C.T.I.F.A.S. partecipante al campionato di 1^ CTG Regionale Lombardia stagione sportiva 20052006 così, come previsto dalla scrittura privata stipulata l’ 192005 e regolarmente depositata presso il C.R.Lombardia L.N.D. La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 12122006 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni. Nel contempo sempre a mezzo racc. stessa data, richiedeva al C.R. Lombardia la conferma dell’avvenuto deposito, previsto dalla normativa federale. L’allenatore Cosimo Savoia con lettera raccomandata del 5102006 allegata agli atti, comunicava alla società di “prendere atto delle decisioni assunte nella riunione del Direttivo societario del 4102006 (che prevedevano tra i sette punti elencati e non contestati dalla Società, il cambio mansioni senza responsabilità tecnica e scelta della formazione) e di restare a disposizione della Società nel rispetto degli accordi economici liberamente sottoscritti dalle parti”. Con lettera a firma del Presidente, la Società C.R.C. T.I.F.A.S. in data 12122006, inviava le proprie controdeduzioni all’interessato e a questo Collegio nelle quali lamentava il fatto che l’allenatore Cosimo Savoia richiedeva a distanza di un anno il compenso pattuito pur non essendo stato mai esonerato dalla stessa dal momento che egli aveva lasciato volontariamente l’incarico. Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, deduce che Cosimo Savoia è stato l’allenatore della società C.R.C. T.I.F.A.S. per la stagione 20052006, come da scrittura regolarmente stipulata; che in seguito il 4102005 su decisioni del Direttivo societario è stato esautorato dalle funzioni di allenatore della prima squadra. Il suddetto allenatore comunicava alla Società a mezzo racc. le nuove disposizioni tecniche, non contestate dalla Società, di restare disponibile per la stagione sportiva e di volere il rispetto degli accordi economici stipulati. Il Collegio delibera, quindi, la fondatezza del ricorso in quanto la società C.R.C. T.I.F.A.S.non ha ottemperato al pagamento del premio di tesseramento, come previsto dalla scrittura stipulata e pertanto dovrà rifondere all’allenatore Savoia Cosimo la somma non percepita di € 3000,00 quale premio di tesseramento stagione 20052006; P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Savoia Cosimo e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società C.R.C. T.I.F.A.S. di corrispondere la somma di € 3000,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre interessi maturati di € 90,00 per un ammontare complessivo di € 3090,00 (tremilanovanta0). .La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS
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