F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA: all. Domenico MARENGONI / U.S. CARNATESE

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA: all. Domenico MARENGONI / U.S. CARNATESE ( 54/67 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI L’allenatore di base Domenico Marengoni, con ricorso dell’11.12.2006, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla Società U.S. Carnatese, partecipante al campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Lombardia L.N.D., di pagargli la somma di €. 500,00, riferita a parte della somma pattuita e relativa al primo rateo, avendo percepito in acconto €. 700,00 percepiti in due pagamenti di €. 350,00, di cui uno in contanti e l’altro con assegno, nonché il rispetto delle scadenze previste dall’accordo sottoscritto dalle parti per l’incarico della conduzione tecnica della 1^ squadra con decorrenza 15.08.2006 e fino al 30.06.2007, da cui si evince che al ricorrente dovranno essere corrisposti €. 4.000,00 (scritto in cifre) (tremila seicento scritto in lettere) da pagarsi in tre rate aventi le seguenti scadenze: 1. al 30.11.2006 €. 1.200,00; 2. al 28.02.2007 €. 1.400,00; 3. al 30.06.2007 €. 1.400,00. Per questi due ultimi ratei appare evidente che la scritta del numero 4 è sovrapposto al numero 2. L’allenatore ha comunicato, altresì, di essere stato esonerato verbalmente in data 1° novembre 2006 e che, con lettera del 2.11.2006, inviata alla U.S. Carnatese e per conoscenza al Comitato Regionale Lombardia, al Settore Tecnico della F.I.G.C. ed all’AIAC–Firenze , prende atto dell’esonero e comunica di attivarsi per vedersi riconosciuto il premio tesseramento. L’allenatore, ancora, comunica di aver ricevuto dal Presidente della U.S. Carnatese una lettera di risposta alla comunicazione della presa d’atto dell’esonero in cui si precisa che non si tratta di esonero ma di affiancargli una persona di fiducia della Società. Inoltre, la stessa si impegna a corrispondergli la somma concordata con contratto depositato presso la Lega Calcio semprechè lo stesso presenzi agli allenamenti e alle partite sostenute dalla squadra. Il ricorrente, infine, allega nota con la descrizione dei fatti succedutisi nella vicenda sopra citata. A seguito di richiesta da parte della Segreteria di questo Collegio, con nota del 24.01.2007, il Comitato Regionale Lombardia L.N.D., nel comunicare il regolare deposito del contratto in data 11.09.2006, allega copia dello stesso da cui si evince la dichiarazione di gratuità delle funzioni di allenatore sottoscritto dal ricorrente Marangoni e dal Presidente della U.S. Carnatese, con l’espressa indicazione che, ove ritenuto, nel corso della stagione sportiva, le parti si impegnano a depositare l’eventuale nuova pattuizione onerosa nel termine di gg. 15 dalla sottoscrizione. La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con lettera del 30.12.2006, comunica di non aver “rimosso dal suo incarico di allenatore della prima Squadra il Marengoni, bensì alla richiesta dell’affiancamento di una persona di fiducia della società, dello stesso si è avuta una risposta negativa e, dalla data 3.11.2006 non si sono più avute sue notizie, se non per raccomandata di cui sia la Società che la Federazione hanno ricevuto copia”. Inoltre, la Società ritiene di non dover corrispondere alcunché all’allenatore non avendo egli tenuto fede ai suoi impegni rifiutandosi di accettare dette decisioni. Il Collegio, in base agli elementi sopra descritti osserva che: 1. in data 15.08.2006 è stato sottoscritto un accordo tipo tra il Marangoni Domenico e la U.S. Carnatese per la stagione sportiva 2006/2007 con la pattuizione di un premio di tesseramento di €. 4.000,00; 2. che l’allenatore Marangoni è stato esonerato verbalmente il 1° novembre 2006 anche se la Società sostiene che non si è trattato di esonero ma di affiancamento di persona di fiducia; 3. che in data 11.09.2006 è stato depositato presso il competente Comitato Lombardia un accordo di gratuità di attività di allenatore sottoscritto dalle parti, salvo a depositare, qualora occorresse, altro contratto a titolo oneroso; 4. che la Società riconosce i suoi impegni economici presi con l’allenatore sempre che lo stesso mantenga fede agli impegni presi; 5. che l’allenatore ha percepito €. 700,00 a titolo di acconto,a fronte di €. 4.000,00 concordati. Tanto premesso, considerato che la società U.S. Carnatese non ha mai contestato il contratto a titolo oneroso sottoscritto con l’allenatore, avente decorrenza 15.08.2006, che, a tutti gli effetti deve ritenersi valido anche se non depositato e che deve intendersi in sostituzione di quello depositato in data 11.09.2006, e che l’esonero dell’allenatore deve ritenersi tale in quanto il cambio di mansioni deve essere concordato tra le parti e non può essere unilaterale, per cui l’allenatore deve intendersi esonerato, al ricorrente spettano €. 500,00 a saldo delle spettanze relative al primo rateo (€. 1.200,00) nonché, come richiesto, spettano €. 1.400,00 per il 2° rateo scaduto il 28.02.2007, per un totale di €. 1.900,00. Non può essere liquidato il 3° rateo, pari ad €. 1.400,00, perché avente scadenza al 30.06.2007. Non spettano gli interessi maturati perché non richiesti, mentre andranno calcolati gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Domenico Marangoni e dichiara l’obbligo della U.S. Carnatese di corrispondere al sopra citato la somma di €. 1.900,00 per parte del primo rateo (€. 500,00) e del 2° rateo maturato il 28.02.2007, pari ad €. 1.400,00. La presente delibera è immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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