F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007 VERTENZA:all.Carmelo Antonio PALILLA / AGLIANESE CALCIO 1923 s.r.l.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007 VERTENZA:all.Carmelo Antonio PALILLA / AGLIANESE CALCIO 1923 s.r.l. ( 4/67 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gino GIACCHI Con ricorso del 4 luglio 2006,proposto a mezzo del proprio difensore,l’allenatore professionista Carmelo Antonio Palilla adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto da parte dell’Aglianese Calcio,militante nella Serie D girone E del campionato dilettanti,il pagamento della somma complessiva di € 8.000,oo relativa al saldo residuo per i mesi di marzo,aprile,maggio e giugno per la stagione agonistica 2005/06 in forza di accordo economico sottoscritto tra le parti in data 18/10/05. Produceva il ricorrente,a sostegno della propria domanda,copia dell’accordo stesso ove si prevedeva e conveniva il pagamento di un premio di tesseramento annuale di € 20.000,oo quale compenso annuo. Produceva altresì ulteriore documentazione tra cui la lettera di esonero del 17/01/06. Invitata a controdedurre la Società convenuta nulla deduceva se non di non poter preparare adeguata difesa in assenza dell’occorrente documentazione,al momento non reperibile per motivi legati a correnti passaggi societari,limitandosi a chiedere un”largo termine”per esaminare la controversia;mentre il competente Comitato Interregionale,interpellato sempre dalla segreteria del Collegio,dava puntuale conferma dell’avvenuto deposito dell’accordo. La domanda appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Il comportamento omissivo della Società evocata in giudizio,che seppure invitata a fornire eventuali difese nulla ha svolto in tal senso,limitandosi a chiedere il termine di cui sopra per esaminare la questione,ma non dandovi poi alcun seguito apprezzabile,rafforza ulteriormente l’assunto del ricorrente,il quale ha sufficientemente provato con i documenti prodotti la propria richiesta. Gli interessi legali sono dovuti nella misura del 2,50% annuo a far tempo dalla domanda.Nulla sulle spese legali non essendo prevista la loro liquidazione dai principi che regolano la soccombenza in tale sede. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale,definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore professionista Carmelo Antonio Palilla contro l’Aglianese Calcio 1923 s.r.l.,così provvede:”condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 8.000,oo oltre gli interessi legali nella misura del 2,50% a far tempo dalla domanda”. La presente decisione è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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