F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007 VERTENZA : all. GIOVANNI MACERA / U.S. VOLLESE
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007
VERTENZA : all. GIOVANNI MACERA / U.S. VOLLESE
( 61/67 )
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI
Con ricorso del 09/01/07, presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’allenatore dilettante GIOVANNI MACERA, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto da parte della U.S. VOLLESE, il pagamento della somma complessiva di € 4400.00 (quattromilaquattrocento/00), da imputare alle rate non pagate del 30/11/06 e del 30/12/06 di € 2000.00 (duemila/00) ciascuna più € 400.00 a titolo di indennità chilometrica e rimborsi vari.
La segreteria di questo Collegio a mezzo raccomandata del 16/01/07 richiedeva alla società le proprie controdeduzioni e nel contempo chiedeva al C.R. CAMPANIA L.N.D., la conferma del-
l’avvenuto deposito come previsto dalla normativa federale.
Il 17/01/07 il C.R. CAMPANO inviava copia dell’accordo economico depositato in data 19/12/06.
Il 01/02/07 la U.S.VOLLESE nel controdedurre, riconosce in parte le richieste dell’allenatore in quanto questi ha ricevuto in acconto € 1000.00 (mille/00) sulla rata del 30/12/06, e produce fotocopia di assegno n°5510721860 incassato regolarmente dal sig. MACERA l’ 11/12/06, inoltre non riconosce all’allenatore la somma di € 400.00 (quattrocento/00) in quanto non veritiera.
Quindi la U.S. VOLLESE, riconosce di essere debitrice nei confronti del sig. MACERA di
€ 3000.00 (tremila/00).
Il 01/03/07 il sig.MACERA tramite il proprio difensore, ribadiva le richieste già avanzate precedentemente.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, ritiene la richiesta dell’allenatore meritevole di parziale accoglimento, in quanto la richiesta di rimborso spese è priva della necessaria documentazione, comprovante le spese sostenute.
P.Q.M
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore dilettante GIOVANNI MACERA e fa obbligo alla U.S. VOLLESE di pagargli la somma di € 3000.00 (tremila/00) oltre a € 60.00 (sessanta) per accessori equamente calcolati, per un totale complessivo di € 3060.00(tremilasessanta)
oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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