F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007 VERTENZA:all.Gianluigi SARTI / RONDINELLA CALCIO s.r.l. ( 72/67 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007 VERTENZA:all.Gianluigi SARTI / RONDINELLA CALCIO s.r.l. ( 72/67 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 14/02/07 l’allenatore dilettante Gianluigi Sarti,regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C.,adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto,da parte della Rondinella Calcio s.r.l.,il pagamento residuo della complessiva somma di € 1.125,oo su quella maggiore concordata di € 3.000,oo,quale compenso annuo lordo,che si presume premio di tesseramento,in forza di accordo del 1/09/06 con scadenza al 30/06/07,quale allenatore responsabile della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza girone B. Precisava l’istante,dopo aver prodotto idonea documentazione in allegato al proprio ricorso,ove veniva descritta dallo stesso quella che sarebbe stata la cadenza cronologica della corresponsione dei propri emolumenti in successive rate di € 375,oo,che con detta società il rapporto si era interrotto in seguito a licenziamento comunicatogli verbalmente il 6/11/06. Il Collegio riscontrava puntualmente l’avvenuto deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato Regionale e,invitata la società convenuta a controdedurre,la stessa lo faceva con memoria del 7/03/07 in cui,pur riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere pagato nonostante l’avvenuto licenziamento,contestava le avverse pretese affermando che il Sarti era stato integralmente liquidato e producendo a sostegno delle proprie ragioni le relative ricevute. Il ricorrente,in ulteriore replica alla citata memoria controdeduttiva,evidenziava che le ricevute prodotte dalla convenuta si riferivano a somme corrisposte per rimborsi spese,precisando altresì come ciò si evincesse chiaramente dal tenore letterale di due delle ricevute stesse ove,e precisamente quella di € 1.500,oo del 1/12/06 e per € 1.200,oo del 2/02/07,era espresso specificatamente che la somma veniva corrisposta a titolo di rimborso spese e non anche a titolo di premio di tesseramento. La domanda non appare meritevole di accoglimento. L’accordo sottoscritto e prodotto da entrambe le parti,oltre a non prevedere alcuna diluizione rateale del pagamento,non comprende alcuna distinzione circa le eventuali diverse ragioni dello stesso,riferendosi genericamente ad un”compenso lordo annuo”(v.copia in atti)che esclude ogni riferimento a rimborsi di spese che inoltre,seppur invocati dal ricorrente,sono privi del minimo sostegno probatorio e documentale,come si vuole per consolidato orientamento di questo Collegio. Appare invece chiaro,di contro,pur nel rispetto del principio civilistico generale della libera interpretazione dei contratti,e quindi anche dell’interpretazione che il ricorrente vi ha dato,come la cifra pattuita nell’accordo si riferisse complessivamente al premio di tesseramento;in primo luogo perché nella categoria che interessa costituisce il modello cui le parti si riferiscono in sede negoziale,e che quindi soccorre nel caso,come questo, di diversa ma non specifica qualificazione della ragione del compenso;e poi perché lo stesso ricorrente,nella propria replica fa riferimento ad una rata,di € 375,oo che sarebbe a suo dire stata corrisposta quale parte del premio di tesseramento convenuto con la società anche se indicato nell’accordo sotto la forma del compenso annuo lordo. Appare chiaro altresì come la società convenuta non si sia curata di specificare nelle ricevute l’esatta causale delle stesse,atteso che comunque la somma pattuita con il Sarti era e rimaneva di € 3.000,oo. Per le esposte ragioni ritiene il Collegio la domanda non meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale respinge la domanda proposta dall’allenatore Gianluigi Sarti contro la Rondinella Calcio s.r.l. La presente decisione è inappellabile.
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