F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA : all. Antonino Franco PANITTERI / A.C. PATERNO’ 2004 ( 87/67 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007
VERTENZA : all. Antonino Franco PANITTERI / A.C. PATERNO’ 2004
( 87/67 )
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO
Con ricorso del 30/03/07, l’allenatore PANITTERI Antonio Franco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale della F.I.G.C., quale allenatore di 3° categoria, adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto da parte dell’A.C. PATERNO’ 2004 militante nel campionato Interregionale girone I, il pagamento della somma di € 9000,00 (novemila) relativi alle tre rate
di € 3000,00 (tremila) scadute nelle seguenti date :
30/10/06 ; 30/12/06 ; 30/02/07.
L’accordo economico, prevede un rimborso complessivo di € 13.000,00 (tredicimila) con l’ultima
rata di € 4000,00 (quattromila) in scadenza al 30/06/07, quale premio tesseramento per la stagione
2006/2007.
Il ricorrente, produceva a sostegno della propria richiesta, copia della scrittura privata, ricevute varie e copie del tesseramento.
Nella sua richiesta il ricorrente dichiara di non aver ricevuto il pagamento di € 9000,00 (novemila)
relativi alle rate scadute soprascritte, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Inoltre, chiede anche il pagamento della quarta rata di
€ 4000,00 (quattromila), qualora questo Collegio deliberasse oltre la data posta in scadenza per il
pagamento ultimo da effettuarsi il 30/06/07.
La società, regolarmente invitata da parte del segretario di questo Collegio Arbitrale con Racc. A.R.
del 26/04/07, ha controdedotto con lettera del 11/05/07, documentando il pagamento di € 6655,00
(seimilaseicentocinquantacinque) con tre assegni di cui allega copie, rilasciati per i pagamenti delle
prime due rate da € 3000,00 (tremila) ciascuna, e uno di € 655,00 (seicentocinquantacinque) quale
acconto per la terza rata in scadenza al 30/02/07, quindi riconosce alla data attuale un debito maturato nei confronti del sig. PANITTERI di € 2345,00 (duemilatrecentoquarantacinque), più l’ultima rata ancora da maturare in quanto scade il 30/06/07 di € 4000,00 (quattromila).
L’allenatore con lettera del 11/05/07, nel controdedurre, dichiara che i due assegni di € 3000,00- (tremila) effettivamente li ha ricevuti,ma riguardano accordi extra-contrattuali fra le parti evidenziati dal fatto che portano date diverse dalle scadenze poste in contratto, mentre l’assegno di
€ 655,00 (seicentocinquantacinque) equivale ad un rimborso spese sostenute per esigenze societarie.
La società A.C. PATERNO’ 2004, in riscontro a quanto dichiarato dal signor PANITTERI, ribadisce quanto esposto precedentemente evidenziando che gli assegni rilasciati, fanno parte del
conto corrente ufficiale che la società intrattiene presso l’istituto di credito “Banco di Sicilia”, quindi utilizzabili solo per l’attività ufficiale della società. In riferimento alle date anticipate sugli assegni , rispetto alle scadenze poste in contratto, la società dichiara che queste ultime furono anticipate su richiesta del signor PANITTERI.
Con lettera del 28/05/07, l’allenatore chiede di essere sentito dal Collegio Arbitrale in presenza dei
propri testimoni.
Alla luce dei fatti sopra riportati ed esaminata la documentazione pervenuta questo Collegio, ritiene
che il ricorso dell’allenatore signor PANITTERI Antonino Franco sia meritevole di parziale accoglimento in quanto gli assegni corrisposti dalla società risultano coincidenti con l’importo dei ratei previsti in contratto,non esiste prova di altri accordi tra allenatore e società.Quest’ultima non ha contestato il pagamento dell’ultimo rateo in scadenza al 30/06/07.
P.Q.M.
Il Collegio, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo dell’A.C. PATERNO’ 2004 di corrispondere all’allenatore sig. PANITTERI Antonino Franco la somma totale di € 6345,00-
(seimilatrecentoquarantacinque), derivante dalla somma residua di € 2345,00 (duemilatrecento-
quarantacinque) riguardante la terza rata in scadenza al 30/02/07 di € 3000,00 (tremila), ed
€ 4000,00 (quattromila) rata scaduta in data 30/06/07.
A questa somma vanno aggiunti gli interessi legali equamente calcolati nella misura del 2%, fino
alla data dell’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7
comma 6 del CGS.
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