F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA :all. Oberdan BIAGIONI / S.S. TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l. ( 88/67 ) ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Gino GIACCHI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007
VERTENZA :all. Oberdan BIAGIONI / S.S. TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l.
( 88/67 )
ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Gino GIACCHI
Con ricorso del 30/03/2007 l’allenatore di base Oberdan BIAGIONI regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC, per tramite il suo legale Avv. Andrea CAVALIERE , ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S.TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l. partecipante al campionato di serie D 2005/2006 di pagargli la somma di € 3200 a saldo del premio di tesseramento stabilito in € 6000 oltre gli interessi di mora, rivalutazione valutaria nonche’ competenze e onorari spettanti al procuratore come per legge.
Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 18/01/2006 la S. S. TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l. non ha effettuato il pagamento delle tre rate di € 1200 scadute il 1°/04/06, il 1°/05/2006 e il 1°/06/2006 per un totale di € 3200.
La S. S. TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l.,invitata da questo Collegio il giorno 27/06/2007 con raccomandata A/R,nulla ha controdedotto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore dilettante BIAGIONI Oberdan e fa obbligo alla S.S. TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l. di pagargli la somma di € 3200 a saldo del premio del tesseramento per la stagione sportiva 2005/2006 ed € 45 per gli accessori equamente calcolati, per un totale di € 3245.
Nulla è dovuto per spese legali.
L’importo complessivo liquidato andra’ maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale.
La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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