F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA: All. Renato MAMMARELLA/ S.S. ROSCIANO ( 44 bis/67 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA / Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007
VERTENZA: All. Renato MAMMARELLA/ S.S. ROSCIANO
( 44 bis/67 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA / Mario ROSSINI
Con ricorso del 15.05.2007, l’allenatore di 3^ ctg. Renato Mammarella ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla S.S. Rosciano, partecipante al campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D.-F.I.G.C., di pagargli la restante somma di € 2.000,00, riferita ai ratei del premio di tesseramento scaduti il 20.02.2007 e 20.03.2007,oltre agli interessi legali.
Il ricorrente ha prodotto copia del contratto–accordo, sottoscritto in data 15.09.2006, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. – F.I.G.C, da cui si evince che il rappresentante legale della S.S. Rosciano, si è impegnato a corrispondergli la somma di € 5.000,00, da pagarsi in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
1- al 20.09.2006, € 1.000,00; 2- al 20.12.2006 € 2.000,00; 3- al 20.02.2007, € 1.000,00; 4- al 20.03.2007, € 1.000,00, oltre al rimborso spese viaggi.
Il ricorrente con ricorso del 21.12.2006 ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento al pagamento da parte della Società sopra citata di € 1.000,00= riferiti a ratei del premio di tesseramento di cui al contratto sottoscritto e sopra richiamato; Infatti, questo Collegio Arbitrale, nella seduta del 21.04.2007, ha parzialmente accolto la richiesta avanzata, riferita a ratei richiesti e a quelli scaduti nelle more della decisione, dandone conoscenza con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale n. 7 della stagione sportiva 2006/07.
Il Collegio esaminati gli atti prodotti, lette le controdeduzioni inviate dalla Società S.S. Rosicano, la quale non dà dimostrazione del pagamento di quanto ancora dovuto dal ricorrente, come da contratto sottoscritto dalle parti, accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Mammarella in ordine a quanto da lui dovuto ancora, cioè, € 2.000,00=, oltre ad € 20,00=. per interessi legali, per un totale di € 2.020,00=.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso di Mammarella Renato e dichiara l’obbligo della Società Sportiva Rosciano di corrispondere al sopra citato la somma di € 2.000,00 per le due rate scadute al 20.02.2007 e 20.03.2007, oltre ad € 20,00 per interessi legali, per un totale di € 2.020,00 oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art.7, comma 6 bis, del C.G.S.-
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