F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA : all.Antonino Franco PANITTERI / A.C. PATERNO’ 2004 ( 71/67 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA : all.Antonino Franco PANITTERI / A.C. PATERNO’ 2004 ( 71/67 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO Con ricorso del 14/02/07, l’allenatore PANITTERI Antonino Franco iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale della F.I.G.C., quale allenatore di 3° categoria, adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto da parte della A.C. PATERNO’ 2004, militante nel campionato di Eccellenza girone A Regione Sicilia, il pagamento della somma complessiva di €10.000,00 (dieci- mila) relativa all’accordo economico del 09/12/05, quale premio tesseramento per il campionato 2005/2006. Il ricorrente, produceva a sostegno della propria richiesta, copia della scrittura privata, ricevute varie e copia del tesseramento. Con tale contratto, è stato stabilito un premio tesseramento di € 10.000,00 (diecimila) da pagarsi in 5 rate di € 2000.00 (duemila) alle seguenti scadenze: 30/12/05, 28/02/06, 30/04/06, 30/05/06 30/06/06. Nella sua richiesta il ricorrente dichiara di non aver ricevuto nessuna rata del premo di tesseramento previsto, pertanto chiede che venga fatto obbligo all’ A.C. PATERNO’2004, il pagamento della somma pattuita e non percepita, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. La società, regolarmente invitata dal segretario di questo Collegio Arbitrale con Racc. A.R. del 19/02/07, ha controdedotto con lettera del 2/03/07, disconoscendo quanto scritto dall’allenatore, dichiarando che lo stesso era stato saldato per l’importo dovuto con due pagamenti, uno in contanti di € 6000,00 (seimila) al momento della stipula del contratto in oggetto e l’altro di € 4000,00 (quattromila) a saldo dell’importo a lui dovuto in data 2/09/06 con titolo bancario. In riferimento a ciò il signor PANITTERI il 6/03/07 ribadiva di non aver mai ricevuto nessun compenso in contanti o con altro titolo e invitava la società a produrre le ricevute di pagamento o quant’altro in suo possesso a dimostrazione di quanto affermato. In risposta la società rigetta integralmente quanto dichiarato dal PANITTERI, dichiarando a sua volta che le spettanze a lui dovute erano state saldate con dei titoli emessi dall’allora presidente CUTRONA Giuseppe e che sono in corso ricerche bancarie per certificare quanto dichiarato. Con lettera del 12/04/07, l’allenatore continua a dichiarare di non aver percepito nessun tipo di emolumento da parte della società A.C. PATERNO’ 2004 e invita quest’ultima a produrre copie di eventuali ricevute di pagamento. Con Racc. del 7/05/07, la società insiste nell’asserire che il signor PANITTERI ha ricevuto in contanti le cifre a lui dovute nelle scadenze riportate nella scrittura privata, poi per accordi raggiunti fra le parti , dichiara di aver contraccambiato una restante somma dovuta all’allenatore con del materiale sportivo, a lui consegnato. Il signor PANITTERI, con lettera del 11/05/07, ribadiva di non aver ricevuto nessun tipo di emolumento a lui dovuto e il riferimento al materiale sportivo, a cui fa cenno la società, non era altro che materiale distribuito agli atleti tesserati per la società stessa. La società, insiste nel controdedurre , con lettera del 18/05/07, dichiarando che il PANITTERI ha percepito in contanti le somme pattuite e aggiunge che il materiale sportivo gli veniva consegna- to a saldo di un piccolo credito residuo. Il 28/05/07, l’allenatore chiedeva a questo Collegio Arbitrale di essere sentito in presenza dei propri testimoni. Alla luce dei fatti sopra riportati ed esaminata la documentazione pervenuta, questo Collegio ritiene che il ricorso dell’allenatore signor PANITTERI Antonino Franco, sia meritevole di accoglimento, in quanto la società non ha presentato nessun documento comprovante l’avvenuto pagamento. P.Q.M. Il Collegio, accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo all’A.C. PATERNO’ 2004 di corrispondere al- l’allenatore PANITTERI Antonino Franco, la somma di € 10.000,00 (diecimila) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 200,00 (duecento), per un totale di €10.200,00 (diecimiladuecento),oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 del CGS.
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