F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all. Sandro CIPPARONE / U.S.PAOLANA ( 95/67 ) ARBITRI:sigg. Andrea FRANCHINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all. Sandro CIPPARONE / U.S.PAOLANA ( 95/67 ) ARBITRI:sigg. Andrea FRANCHINI e Gianfranco RICCI L’allenatore Sandro Cipparone, iscritto nei ruoli del settore tecnico federale della FIGC, con domanda del 11 aprile 2007 ha chiesto il riconoscimento del contratto economico sottoscritto in data 28 ottobre 2006 tra questi e la Società U.S. Paolana. Il contratto regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale il 3 novembre 2006 prevedeva l’assunzione del signor Cipparone in qualità di allenatore della prima squadra della suddetta Società che partecipa al campionato nazionale dilettanti (serie D girone 1) per il periodo dal 10 settembre 2006 al 30 giugno 2007. L’accordo prevedeva un premio annuale di 10.000 euro da versare in favore dell’allenatore in 4 ratei da 2.500 euro. Dal momento che, in data 9 dicembre 2006, veniva esonerato con comunicazione verbale, il signor Cipparone chiede il pagamento dell’intera somma spettante di 10.000 euro oltre gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. La Società U.S. Paolana, sebbene invitata a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio, come risulta dagli atti (avviso ricevimento raccomandata il 20 aprile 2007), nulla ha controdedotto. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore signor Cipparone e fa obbligo alla Società U.S. Paolana di pagare la somma di 10.000 euro dovuta per la stagione sportiva 2006/07 oltre gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS
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