F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all.Vincenzo MAIURI / F. C. MATERA ( 96/67 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Virgilio PALOTTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all.Vincenzo MAIURI / F. C. MATERA ( 96/67 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Virgilio PALOTTA Con nota del 1° aprile 2007, l’allenatore signor Vincenzo MAIURI adiva questo Collegio Arbitrale affinchè fosse riconosciuto l’obbligo alla Società F.C. MATERA partecipante al campionato interregionale serie D, di pagargli la somma di euro 2.600,00 relativa ai ratei scaduti alla data di presentazione del ricorso oltre al rimborso spese per l’indennità chilometrica pari ad euro 1.361,00 per un totale di euro 3.961,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta produceva copia di un accordo economico intercorso tra le parti regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione di un premio tesseramento di 5.200,00 euro frazionato in quattro rate di 1.300,00 euro cadauna con scadenza 28.02.07; 30.03.07; 30.04.07 e 31.05.07. In data 16.04.07 la Segreteria di questo Collegio richiedeva alle parti con lettera raccomandata le proprie difese. La Società F.C. Matera controdeduceva rappresentando che le competenze relative al premio tesseramento per le due rate scadute nei mesi di marzo e aprile di euro 2.600,00 è stata soddisfatta come da fotocopia dell’assegno bancario emesso il 24.04.07 tratto sulla Banca Popolare del Materano inviato alla controparte a mezzo assicurata. Per quanto concerne la richiesta del signor Mauri rigaurdante il rimborso spese chilometriche, tale pretesa è priva di fondamento poiché nel periodo dal 1.02.07 al 14.03.07 in cui l’allenatore è stato alla guida della squadra del Matera è stato ospitato a spese della Società, per vitto presso il ristorante “La Rosa dei Venti”, come risulta da documentazione allegata e per l’alloggio in un appartamento situato in Matera alla Via F.lli Rosselli, messo a disposizione dal socio Giuseppe Appio. La Società, inoltre, emetteva un ulteriore assegno di euro 3.000,00 a favore del signor Maiuri a titolo di acconto, ma questi si rifiutava di riceverlo. Con ulteriore replica il Mauri tramite il suo Procuratore contestava tutte le deduzioni ed eccezioni avversarie di cui alla nota del 5 maggio 2006. Ribadiva di percorrere quotidianamente la distanza tra la propria abitazione ed il campo di gioco del Matera. Tale circostanza si può provare dalla copia della scheda carburante o dalla escussione di alcuni testi indicati nella nota difensiva. Prive di pregio risultavano le prove cartacee riferibili a pranzi e/o cene consumate in ristorante, queste tuttavia non esimavano la Società dal versare l’ulteriore somma dovuta a titolo di indennità chilometrica. A quest’ultima replica la Società ribadiva contestando il percorso che l’allenatore percorreva giornalmente precisando che il signor Maiuri soggiornando in Matera in Via Rosselli a circa 400 metri dell’ingresso dello stadio non poteva richiedere una somma così elevata, al massimo si poteva riconoscere la somma di euro 19,80 nella ipotesi che l’allenatore avesse usato l’autovettura per raggiungere lo stadio. Il Collegio esaminata la documentazione allegata al ricorso ritiene che lo stesso non può essere accolto poiché per quanto concerne il premio tesseramento la richiesta di euro 2.600,00 è stata soddisfatta con pagamento mediante assegno bancario emesso il 24 aprile 2007 tratto sulla Banca Popolare del Materano. Per i restanti ratei il signor Maiuri dovrà presentare un ulteriore ricorso. Relativamente al rimborso dell’indennità chilometrica il Collegio ritiene che non può essere riconosciuta non avendo il ricorrente prodotto idonea documentazione probatoria. P.Q.M. Il Collegio rigetta il ricorso.La presente delibera è inappellabile.
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