F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all.Pietro MARTINI / A.C.CATTOLICA Calcio s.r.l. ( 97/67 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all.Pietro MARTINI / A.C.CATTOLICA Calcio s.r.l. ( 97/67 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Gianfranco RICCI L’allenatore Pietro Martini, con domanda del 10 aprile 2007 ha chiesto il riconoscimento delle scadenze insolute come da scrittura privata sottoscritta in data 21 settembre 2006 tra questi e la Società A.C. Cattolica Calcio. Il contratto regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale il 25 settembre 2006 prevedeva l’assunzione del signor Martini in qualità di allenatore in seconda della prima squadra della suddetta Società partecipante al campionato nazionale dilettanti (serie D) per il periodo dal 1° settembre 2006 al 30 giugno 2007. L’accordo prevedeva un premio annuale di 7.500 euro da versare in favore dell’allenatore in 10 ratei mensili da 750 euro ed un rimborso spese limitato ad 1/5 del costo della benzina per il numero dei km percorsi. In data 30 novembre 2006, l’allenatore rassegnava le proprie dimissioni dopo aver svolto regolarmente il proprio incarico dal 1°/10/06 al 30/11/06 per un periodo di due mesi. A tutt’oggi la società, invitata più volte, anche con solleciti scritti da parte del legale rappresentante (documento 2 allegato), non ha corrisposto al richiedente le mensilità di ottobre e novembre nè il rimborso spese previsto. Pertanto, il signor Martini, chiede il pagamento delle due mensilità pari a 1.500 euro, 280 euro di rimborso spese, gli interessi legali maturati dalle singole scadenze alla data di effettivo soddisfo oltre una rivalutazione monetaria della somma. La Società A.C. Cattolica Calcio, sebbene invitata a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio, come risulta dagli atti (avviso ricevimento raccomandata il 3 maggio 2007), nulla ha controdedotto. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Pietro Martini e fa obbligo alla Società A.C. Cattolica Calcio di pagare la somma di 1.500 euro relative alle due mensilità più il rimborso spese di 280 euro oltre gli interessi di mora e il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
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