F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Massimiliano MATTICOLI / A.S.D. FROSOLONE ( 103/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO Con ricorso del 2 maggio 2007 l’allenatore di base signor Massimiliano Matticoli, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società A.S.D. Frosolone nella stagione sportiva 2006/2007 come allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato Regionale Molisano di Eccellenza. Nel ricorso il signor Massimiliano Matticoli precisa che, con regolare scrittura privata depositata presso il competente Comitato Regionale Molise in data 23 agosto 2006, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, oltre ad un rimborso spese forfetario di € 250,00 (duecentocinquanta/00) un premio annuale di tesseramento di € 3.750,00 (Tremilasettecentocinquanta/00) con le seguenti modalità: 1) Euro 1.000,00 a settembre 2006; 2) Euro 1.000,00 a novembre 2006; 3) Euro 1.000,00 a gennaio 2007; 4) Euro 750,00 ad aprile 2007. Con il reclamo in esame, il signor Matticoli chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società A.S.D. Frosolone di corrispondergli € 4.000,00 (Quattromila/00) quale importo non pagato del compenso annuo e del rimborso spese pattuiti oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, non avendo ricevuto mai nulla di quanto concordato. Il Sig. Matticoli ha fatto presente altresì, che con telegramma del 26 settembre 2006, era stato esonerato dall’incarico di allenatore in seconda della prima squadra e che di conseguenza lui, nel prendere atto dell’esonero, con lettera del 21 novembre successivo si era messo a disposizione della Società sino al termine della stagione. Considerato che la Società convenuta, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 9 maggio 2007 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla riteneva di controdedurre, il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società A.S.D. Frosolone di corrispondere all’allenatore Massimiliano Matticoli la somma di € 4.000,00 (Quattromila/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2006/2007 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 50,00 (Cinquanta/00) per complessivi € 4.050,00 (Quattromilacinquanta/00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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