F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all. Giuseppe ROSATI / A.S. CUTRO ( 111/67 ) ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007
VERTENZA:all. Giuseppe ROSATI / A.S. CUTRO
( 111/67 )
ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
Con ricorso inviato il 19/05/07, l’allenatore dilettante Rosati Giuseppe, ha adito questo Collegio
Arbitrale chiedendo di far obbligo all’ A.S. CUTRO il pagamento del rimborso spese sostenuto
per la stagione calcistica 2005/2006, come da art. 2b compreso nell’accordo economico stipulato
in data 22/12/05 di cui allega copia.
Il ricorrente, dichiara di aver effettuato n. 100 viaggi A.R.di complessivi Km 100, distanza che separa la sua abitazione di Catanzaro da Cutro, per un totale di Km 10.000 (diecimila), che moltiplicati per € 0,25 danno la cifra richiesta dall’allenatore, € 2.500,00 (duemilacinquecento).
In data 29/05/07, la Società controdeduce, evidenziando che l’accordo con l’allenatore
comprendeva un premio tesseramento di € 5.000,00 (cinquemila), più un rimborso spese concordato
verbalmente di € 1.000,00 (mille) per un totale complessivo di € 6.000,00 (seimila), interamente pagati e regolarmente incassati dal signor Rosati, come da matrici allegate (prot. 111/67/9) degli assegni emessi dalla Società A.S. Cutro.
La Società inoltre evidenzia che i conteggi effettuati dal signor Rosati sono errati, in quanto la
distanza tra Catanzaro Lido e Cutro è di Km 92 e il numero dei viaggi effettivamente effettuati è notevolmente inferiore a quelli dichiarati dall’allenatore.
In data 07/06/07, la Segreteria di questo Collegio, richiedeva al C.R. Calabria LND, l’avvenuto
deposito dell’accordo economico stipulato fra le parti, dove veniva previsto un premio tesseramento
di € 5.000,00 (cinquemila), cosi suddivisi:
€ 1.250,00 al 31/01/06, € 1.250,00 al 28/02/06, € 1.250,00 al 31/03/06, € 1.250,00 al 30/04/06.
La domanda dell’allenatore signor Rosati, non appare meritevole di accoglimento in quanto gli
accordi pattuiti, risultano soddisfati dalla Società e in merito all’art.2b dell’accordo economico, questo Collegio non può prendere in considerazione la richiesta pervenuta , in quanto mancante della necessaria documentazione comprovante la reale distanza fra il luogo di residenza e il campo
dove la Società svolge la sua attività, inoltre il numero dei viaggi dichiarati non risulta compatibile con l’attività svolta, come evidenziato dalla Società nella controdeduzione del 29/05/07.
Per le esposte ragioni il Collegio ritiene la domanda non meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale respinge la domanda proposta dall’allenatore Giuseppe ROSATI contro l’A.S. CUTRO.
La presente delibera è inappellabile.
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