F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all. Riccardo LIGI BARBONI / Pol. D. GAVIESE ( 117/67 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all. Riccardo LIGI BARBONI / Pol. D. GAVIESE ( 117/67 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI Con ricorso presentato in data 31/05/2007, l’allenatore Sig. Riccardo Ligi Barboni, assunto dalla Pol. D. GAVIESE, partecipante al campionato di Promozione C.R. Piemonte, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2006-2007, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 3.250,00. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, che risulta depositato presso il Comitato Regionale Piemonte in data 4/11/2006, stipulato con la Pol. D. GAVIESE, per la somma complessiva di €. 5.850,00. La Pol. D. GAVIESE, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, ha fatto pervenire controdeduzioni, allegate in atti, dalle quali si rilevano contestazioni relative a dichiarazioni, da parte dell’allenatore, lesive dell’immagine della Società e del Presidente, confermando, nel resto, l’esistenza del diritto di credito del ricorrente, ad eccezione di €. 200,00, per una ammenda allo stesso inflitta (come da regolamento interno) e mai corrisposta. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene preliminarmente che le controversie relative a contestazioni tra le parti non inerenti al contratto sottoscritto ed in particolare al suo inadempimento sotto il profilo economico, non sono demandate alla competenza dello stesso. Il Collegio Arbitrale, nel merito, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento essendo la morosità della Società POL. D. GAVIESE non contestata. P.Q.M. Delibera di fare obbligo alla Pol. D. GAVIESE di pagare in favore del signor Riccardo LIGI BARBONI, la somma complessiva di €. 3.250,00, oltre interessi legali pari a € 40,00 per un totale di € 3.290,00. L’importo,di cui sopra,sarà maggiorato degli interessi,che matureranno fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it