F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA : all. Vittorio SPIMI / A.C. CATTOLICA CALCIO SRL (127/67) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA : all. Vittorio SPIMI / A.C. CATTOLICA CALCIO SRL (127/67) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI Con ricorso dell’11/06/07, l’allenatore professionista Vittorio Spimi, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C.,ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo all’ A.C. Cattolica Calcio srl (partecipante al campionato nazionale di serie D), di pagargli la somma di € 15000,00 (quindicimila) quale somma degli accordi economici stipulati per la conduzione della prima squadra nelle stagioni calcistiche 2005/2006 e 2006/2007, oltre al risarcimento del danno monetario subito. Il ricorrente, a sostegno delle sue richieste, allega copia degli accordi sopra evidenziati. La Segreteria di questo Collegio a mezzo raccomandata dell’11/07/07, richiedeva alla società , le proprie controdeduzioni in merito. Successivamente, in data 6/09/07, chiedeva al Comitato Interregionale, la conferma dell’avvenuto deposito degli accordi economici, come previsto dalle normative federali vigenti. In data 07/09/07, il Comitato Interregionale L.N.D. inviava copia degli accordi economici depositati in data 20/09/05 e 05/09/06. Dei due accordi economici, solo quello depositato in data 20/09/05 è da ritenersi valido nel rispetto delle normative federali, mentre il contratto depositato in data 5/09/06, riguardante la stagione calcistica 2006/2007, è inammissibile in quanto agli allenatori professionisti non è permesso utilizzare il modulo di accordo tipo fra società aderenti alla L.N.D. e allenatori dilettanti. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. P.Q.M. Il Collegio, accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Vittorio Spimi e fa obbligo alla A.C. Cattolica Calcio srl, di pagargli la somma di € 7500,00 (settemilacinquecento). L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.
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