F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA: all. Pietro Luigi DE LEO / A.S.D. VIRTUS CASARANO ( 130/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Virgilio PALOTTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA: all. Pietro Luigi DE LEO / A.S.D. VIRTUS CASARANO ( 130/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Virgilio PALOTTA Con ricorso del 19 giugno 2007 l’Avv. Antonio Sergi legale del signor Pietro Luigi De Leo allenatore in seconda della prima squadra della A.S.D. Virtus Casarano, militante nel campionato Promozione ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha prestato la propria attività di allenatore dal 1° agosto 2006 sino a circa la metà di ottobre 2006 periodo in cui è stato immotivatamente esonerato. A tale riguardo l’allenatore richiede alla A.S.D. Virtus Casarano l’importo di € 9.800 quale rimborso spese per la stagione sportiva 2006/2007 più interessi di mora ed il “risarcimento del danno per il pregiudizio sofferto dall’allenatore a causa della risoluzione di un rapporto professionale, esercitato nel completo mancato rispetto della normativa vigente in materia”. Inoltre tale situazione non gli aveva consentito di assumere alcun altro incarico per tutta l’annata sportiva 2006/2007. Al ricorso viene allegata la corrispondenza intercorsa tra l’Avv. Cruciato, precedente legale del Sig. De Leo e la A.S.D. Virtus Casarano e più precisamente: • copia di una lettera del legale del 30 ottobre 2006, peraltro non sottoscritta da alcuno, con la quale venivano richieste “delle somme contrattualizzate per la stagione in corso” senza che siano state quantificate dette somme; • risposta della A.S.D. Virtus Casarano con cui puntualizzava che nessun accordo economico era mai stato sottoscritto con l’allenatore, ma che vi era stata una breve collaborazione dal 1° agosto al 15 settembre 2006 e pertanto, anche se non dovuto, avevano ritenuto equo offrire al Sig. De Leo un rimborso spese di € 1.000,00. Tale offerta non era stata ritenuta idonea dal Sig. De Leo e pertanto, al fine di mantenere ottimi rapporti con lo stesso, pregavano il legale di far pervenire loro una richiesta adeguata alle prestazioni svolte anche in previsione di una possibile futura collaborazione; • lettera di replica del legale del 12 dicembre 2006, anche questa priva di qualsiasi sottoscrizione, che nel rifiutare la possibilità offerta al suo cliente giudicandola “quantomeno offensiva e denigratoria oltre che priva di vantaggio alcuno” afferma che quest’ultimo “intende sottrarsi a qualsiasi ipotesi di mercanteggio delle proprie giuste spettanze”. L’Avvocato della Società A.S.D. Virtus Casarano, invitata l’11 luglio 2006 dal Segretario del Collegio a fornire proprie controdeduzioni, con lettera del 19 luglio successivo nel confermare la mancata stipula di qualsivoglia accordo ha sottolineato “che il Sig. De Leo, proprio per essere stato libero da alcun vincolo di tesseramento ha potuto tesserarsi per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tre Colli Monteroni, appartenente a Cr Puglia”. Il legale dell’allenatore, con “memoria di replica” sottoscritta dal Sig. De Leo, afferma che, nel luglio del 2006, esistevano degli accordi verbali che prevedevano un compenso di € 1.000,00 mensili oltre il rimborso spese. Afferma altresì che questo accordo sarebbe stato formalizzato successivamente; formalizzazione che la Società aveva rimandato e che purtroppo nelle more era stato esonerato l’allenatore della prima squadra e di conseguenza non si era più dato corso alla regolarizzazione del rapporto. Inoltre la presenza in panchina dell’allenatore durante una partita di Coppa Italia del 27 agosto 2006 aveva comportato il suo automatico tesseramento con A.S.D. Virtus Casarano, conseguentemente, nonostante avesse ricevuto proposte da altre società, non aveva potuto neanche prenderle in considerazione. Relativamente poi al tesseramento, nella stessa stagione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tre Colli Monteroni di Lecce quest’ultimo era avvenuto solo perché era un’associazione di volontariato senza scopo di lucro e che l’attività era stata assolutamente gratuita anzi lo stesso allenatore aveva pagato personalmente le spese di tesseramento. Il Comitato Regionale Puglia interpellato in merito dal Segretario del Collegio ha confermato che per la stagione sportiva 2006/2007 l’allenatore Sig. Pietro De Leo risultava tesserato esclusivamente per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tre Colli Monteroni di Lecce. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta: • tenuto presente che il punto 1 dell’art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce una presunzione di gratuità delle prestazioni fornite dagli allenatori dilettanti; • considerato che detta presunzione può essere superata, secondo quanto precisato dal punto 2 del medesimo articolo, con un’espressa pattuizione scritta che preveda il riconoscimento di un premio di tesseramento ed un rimborso spese chilometrico; non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore Pietro Luigi DE LEO. La presente delibera è inappellabile.
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