F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA:all. Luigi CRESTANI / V.D.A. AOSTA SARRE s.r.l. ( 132/67 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007
VERTENZA:all. Luigi CRESTANI / V.D.A. AOSTA SARRE s.r.l.
( 132/67 )
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 20 giugno 2007, l’allenatore CRESTANI LUIGI iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere tesserato con la società VDA AOSTA SARRE s.r.l. nella stagione sportiva 2005/2006 come allenatore della squadra Allievi Regionali F/B.Con detto reclamo chiede di far obbligo alla suddetta società di corrispondergli la somma di 2.500,00 euro, oltre interessi di mora e svalutazione monetaria, relativa alla seconda rata del compenso annuo di 5.000,00 euro previsto dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 2.01.2006.
Detto accordo non è stato depositato presso il Comitato Regionale Piemonte /Valle d’Aosta L.N.D.
A seguito della nota della Segreteria di questo Collegio la società VDA AOSTA SARRE s.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con le quali si precisa che l’accordo prevedeva una propria autogestione, pertanto la corresponsione di rimborso appare infondato dal momento che la prestazione era del tutto autonoma.
Inoltre la società afferma di non essere in possesso di alcun contratto e che il Presidente non ricorda di aver sottoscritto qualsiasi accordo con l’allenatore.
In data 30.07.2007 controdeduce il signor Crestani specificando che l’accordo del 2.01.2006 è stato controfirmato dal legale rappresentante della società signor Giuseppe Amato, pertanto si reitera la richiesta di pagamento della seconda rata di 2.500,00 euro.
Il Collegio esaminati gli atti osserva che il ricorso appare fondato non essendo convincente la difesa della società ed in presenza di una scrittura privata / accordo tra le parti che prevedeva un premio di tesseramento annuo di euro 5.000,00.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società VDA AOSTA SARRE s.r.l. di corrispondere all’allenatore CRESTANI LUIGI la somma di euro 2.500,00 pari alla seconda rata del premio di tesseramento oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad euro 26,00 per un importo complessivo di euro 2.526,00.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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