F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA:all. Alessandro MARTINELLI / A.C. CATTOLICA CALCIO SRL (136/67) ARBITRI :sigg.Angelo AGUS e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA:all. Alessandro MARTINELLI / A.C. CATTOLICA CALCIO SRL (136/67) ARBITRI :sigg.Angelo AGUS e Mario ROSSINI Con ricorso del 28/06/07, l’allenatore dilettante Alessandro Martinelli, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla società A.C. Cattolica Calcio srl, partecipante al campionato nazionale di serie D, di pagargli la somma di € 2450 (duemilaquattrocentocinquanta), quale residuo del premio tesseramento pattuito con scrittura privata del 15/12/2006 di complessivi € 2750 (duemilasettecentocinquanta), da pagarsi alle seguenti scadenze: 15/01/07 € 500,00; 15/02/07 € 500,00; 15/03/07 € 500,00 ; 15/04/07 € 500,00 ; 15/05/07 € 500,00 ; 15/06/07 € 250,00. La Segreteria di questo Collegio,a mezzo raccomandata dell’11/07/07, richiedeva alla società le proprie controdeduzioni in merito. Successivamente, in data 6/09/07 , chiedeva al Comitato Interregionale la conferma dell’avvenuto deposito dell’accordo economico, come previsto dalle normative federali vigenti. In data 7/09/07, il Comitato Interregionale L.N.D. inviava copia dell’accordo economico depositato il 20/12/06. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Alessandro Martinelli e fa obbligo all’A.C. Cattolica Calcio srl, di pagargli la somma di € 2450,00 (duemilaquattrocentocinquanta). L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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