F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 Vertenza: all.Walter FUGATTI / U.S. RIVA del GARDA A.S.D. (137/67) ARBITRI: sigg . Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 Vertenza: all.Walter FUGATTI / U.S. RIVA del GARDA A.S.D. (137/67) ARBITRI: sigg . Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Fugatti Walter in data 29 giugno 2007 presenta ricorso a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto da parte della Società U.S. Riva del Garda, partecipante al Campionato di Promozione Regionale Trentino Alto Adige, il pagamento di € 6.025,76 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico, oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo stipulato in data 15/08/2005 dove la Società si impegna a corrispondergli, quale tecnico della prima squadra, un premio di tesseramento complessivo di € 7.000,00 da pagarsi in 4 rate di € 1.750,00 alle scadenze del 30 novembre 2005 e del 31 gennaio,31 marzo e 30 giugno 2006 oltre ad un rimborso spese limitato all’importo di indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri coperti dal tecnico nell’espletamento dei suoi spostamenti, a servizio della Società, dalla dimora al campo da giuoco. A tale proposito allega un riepilogo, tipo estratto conto, dove viene evidenziata la sua situazione di creditore nei confronti della Società di: € 5.000,00 relativi al premio di tesseramento, avendo già percepito un acconto di € 2.000,00 ed una dettagliata distinta dei rimborsi spese dei viaggi per allenamenti e gare effettuati nei mesi da luglio a novembre 2005 pari a € 1.025,76. Dichiara inoltre di essere stato esonerato verbalmente in data 2/11/2005 e di aver provveduto, dopo reiterati quanto inutili solleciti di avere conferma scritta dalla Società del suo allontanamento,ad inviare alla medesima lettera raccomandata,di cui allega copia, di preso atto dell’esonero e della sua disponibilità fino al termine della stagione. Chiede alfine di essere sentito ove ritenuto opportuno. Il Comitato Regionale Trentino Alto Adige alla richiesta di questo Collegio sull’avvenuto deposito di tale accordo risponde affermativamente inviandone copia unitamente a quella del tesseramento del tecnico presso il Settore Tecnico. La Società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non solleva obiezioni alle richieste del tecnico in merito al contratto ma contesta il rimborso spese. Osserva infatti che il premio di tesseramento debba ritenersi omnicomprensivo anche del rimborso delle spese e che pertanto la clausola “2b”, riportata nell’accordo e relativa a tale voce, non debba essere presa in considerazione. A queste ultime affermazioni risponde il tecnico Fugatti nella sua ultima del 17 agosto indirizzata a questo Collegio, confermando la consapevolezza della Società alla firma del contratto dell’esistenza della cosiddetta clausola 2b e del suo contenuto. Chiede pertanto che gli venga riconosciuto tutto quanto richiesto e documentato nel suo ricorso. Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Infatti nell’accordo stipulato con l’allenatore la Società sottoscrive per intero quanto riportato sul contratto, sia per quanto riguarda il premio di tesseramento punto 2a che la voce 2b relativa al rimborso spese. Inoltre in base alla dettagliata distinta, (distanze,viaggi,costi) giudica equa la cifra richiesta per tali rimborsi,cifra del resto non contestata dalla stessa Società. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società U.S. Riva del Garda al pagamento a favore dell’allenatore Fugatti Walter della somma di € 5.000,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 1.025,76 per rimborso delle spese e di € 52,00 per gli interessi equitativamente determinati per un totale di € 6.077,76 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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