F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA: all. Santo GIUFFRIDA / A.S. ACIREALE CALCIO (121/67) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA: all. Santo GIUFFRIDA / A.S. ACIREALE CALCIO (121/67) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso dell’11 giugno 2007 l’allenatore di base Santo GIUFFRIDA, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S. Acireale Calcio, il pagamento della somma di €. 4.000,00, quale rimborso spese viaggi, oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, concordato nell’accordo sottoscritto il 16.10.2006 e riferito alla stagione sportiva 2006/2007. Il ricorrente, a sostegno dell’assunto, produceva, copia del contratto accordo, sottoscritto con il legale rappresentante dell’A.S. Acireale Calcio, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.-F.I.G.C., partecipante al campionato di Promozione, che prevedeva la corresponsione della somma di €. 8.000,00 in quattro rate di €. 2.000,00 con scadenza al 18.12.2006, 18.01.2007, 18.03.2007 e 18.04.2007, oltre al rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore e il campo di giuoco della Società. Il ricorrente comunicava, altresì, di essere stato esonerato il 17.04.2007. La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con lettera del 27.06.2007, deduceva che nulla è dovuto all’allenatore GIUFFRIDA in ordine a quanto avanzato poichè lo stesso sottace di aver ricevuto, per tale causa quale importo forfettario e salve diverse altre risultanze, l’ulteriore importo complessivo di €. 2.000,00, riportato dagli assegni bancari n.ri 0715144574-01 del 25.10.2006 e 0715144575-02 di €. 1.000,00 cadauno, regolarmente incassati, tratti Monte Paschi di Siena a firma del Presidente della A.S. Acireale Calcio intestati, per espresso volere del Giuffrida, a Società terza e da questa girati al Giuffrida Santo, inoltre, dal computo meramente aritmetico derivante dai km. effettuati dal ricorrente per recarsi dalla propria residenza al campo giuoco (km. 44 circa) moltiplicato per il numero degli allenamenti effettuati, si determina un importo complessivo non superiore ad €. 1.400,00, importo già ampiamente corrisposto con l’emissione degli assegni bancari de quo. Alcuna spesa autostradale è stata documentata”. Allegava, pertanto, copia degli assegni bancari di €. 1.000,00 cadauno e liberatoria sottoscritta dall’allenatore in data 24.04.2007, in cui lo stesso dichiarava di aver ricevuto l’importo di €. 8.000,00, come indicato in contratto. L’allenatore Giuffrida controdeduceva, in data 9 luglio 2007, sostenendo che “l’importo complessivo richiesto non è documentato da nessuna spesa autostradale in quanto per raggiungere le sedi degli allenamenti/gare il percorso più idoneo vista la residenza dello scrivente, è : San Pietro Clarenza, Mascalcia, S.G. La Punta, Aci S. Antonio, Acireale per un totale di km 78 circa”; inoltre, ”l’itinerario scelto è motivato dalla necessità di evitare il traffico veicolare nel raggiungere Catania e successivo imbocco autostradale. Sono, infatti, a conoscenza che la distanza chilometrica del percorso che include il tratto autostradale è pari a circa 50Km”, inoltre “che gli assegni menzionati sono premi extra personali pattuiti con terze persone al momento della firma del premio tesseramento che non hanno nulla a vedere con quanto richiesto in vertenza”. L’allenatore lamenta il mancato ricevimento degli allegati menzionati nella raccomandata del 27.06.2007 e che la quantificazione dell’importo richiesto fatta dalla Società è arbitraria e non basata su dati oggettivi, allegava una propria tabella riepilogativa dei costi sostenuti e,quindi, insisteva nella originaria richiesta di pagamento del rimborso spese. La Società Acireale Calcio, faceva pervenire il 16.07.2007 ulteriori osservazioni a quanto sostenuto dall’allenatore e, in particolare, ribadiva che è stato puntualmente documentato il pagamento al Giuffrida della somma di €. 2.000,00, quale rimborso delle spese sostenute dallo stesso per viaggi, corrisposto a mezzo assegni di €. 1.000,00 cadauno emessi dal conto corrente e intestati,per espresso volere del Giuffrida a società terza”in particolare”Area Autostradale Agip-Aci S.Antonio”,presumibilmente fornitore del carburante utilizzato per viaggi,e”da questa girati al Giuffrida Santo come risulta dalle girate sulla copia degli assegni prodotti. Inoltre, ritiene generico quanto dedotto dal Giuffrida in ordine ai premi extra personali pattuiti con terze persone senza, peraltro, indicare i nomi e tanto meno il relativo accordo. Ribadisce, ancora, che è assolutamente priva di giustificazioni oggettive la pretesa del Giuffrida in ordine alla quantificazione del rimborso dell’indennità chilometrica, evidenziando che non può essere superiore a complessivi km 40 il percorso seguito dall’allenatore per raggiungere dalla propria abitazione il luogo degli allenamenti (viene allegata cartina autostradale della zona con le distanze dei paesi). Alla luce di quanto sopra, ne discende che il ricorso è infondato. La Società ha dato la dimostrazione che al ricorrente sono state pagate le spese sostenute dallo stesso per trasferirsi dal proprio domicilio al campo di calcio della Società medesima. L’allenatore doveva scegliere il percorso più breve e non quello da lui ritenuto più scorrevole per il traffico. Eventuali spese autostradali sarebbero dovute essere riscontrate con apposita documentazione. Non trova giustificazione la puntualizzazione dell’incameramento di €. 2.000,00 per premi extra, sostenuto dall’allenatore, in quanto l’accordo tipo Società ed Allenatori prevede solo un premio di tesseramento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale rigetta la domanda dell’allenatore Giuffrida Santo contro la A.S. Acireale Calcio. La presente delibera è inappellabile.
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