F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA :all. Nicola DOLCE / F.C. SAMBIASE CALCIO 1962 ( 125/67 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA :all. Nicola DOLCE / F.C. SAMBIASE CALCIO 1962 ( 125/67 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA Con ricorso pervenuto il 12.06.07 l’allenatore dilettante Nicola Dolce, regolarmente iscritto nei ruoli S.T.della F.I.G.C.,adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della società F.C. Sambiase Calcio 1962, il pagamento della complessiva somma di € 3.300,00 per quanto, secondo l’istante, dovutogli in seguito al sollevamento dell’incarico da parte della società nel corso del campionato. Tale,a fronte di un accordo che prevedeva la corresponsione di un importo di € 12.000,00 oltre a rimborso chilometrico delle spese, era la richiesta avanzata, come del resto specificato nella narrativa del ricorso in esame ove si presume che al nono rigo dello stesso la parola “pagamento” avrebbe dovuto essere preceduta da”mancato” o “omesso”. L’istante allegava idonea documentazione al proprio ricorso, compresa copia della lettera di licenziamento, mentre il Collegio, tramite la propria Segreteria, riscontrava puntualmente l’avvenuto deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato Regionale. La domanda pertanto, documentalmente provata, è ulteriormente sorretta dal comportamento della convenuta società, che nemmeno ha ritenuto opportuno rispondere, seppur invitata a farlo dalla Segreteria del Collegio. Gli interessi di mora,in assenza di prova del danno subito,come da costante orientamento di questo Collegio, non sono dovuti. Sul rimborso spese,accoglie la richiesta stante la dichiarazione del minor percorso effettuato rispetto all’accordo scritto,non contestato dalla convenuta,rimasta contumace.Tale dichiarazione,essendo rivolta a discapito degli interessi dell’allenatore,producendo un minor importo sul rimborso dovuto,rende meritevole di pieno accoglimento la relativa istanza. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, in accoglimento della domanda proposta dall’allenatore Nicola DOLCE contro la F.C. SAMBIASE CALCIO 1962, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della somma di € 3.300,00 oltre interessi a far data dal 12.06.07 nella misura del 2,5% annuo,nonché al rimborso delle spese come quantificato dal ricorrente in € 1.288,00. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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