F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all. Paolo CRUCITTI / U.S. Aurora Cantalupo

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all. Paolo CRUCITTI / U.S. Aurora Cantalupo ( 15/78 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 12 luglio 2007 l’allenatore Paolo Crucitti, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società Unione Sportiva Aurora Cantalupo nella stagione sportiva 2006/2007 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Prima Categoria. Con lettera del 18 settembre 2007 il Segretario del Collegio Arbitrale ha invitato l’allenatore a regolarizzare il ricorso perché privo della indispensabile sottoscrizione. Il signor Crucitti ha regolarizzato il documento in data 21 settembre 2007. Nel ricorso il signor Crucitti precisa che, con regolare scrittura privata datata 5 settembre 2006, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 6.500,00 (Seimilacinquecento/00) da corrispondere in dieci rate mensili consecutive di € 650,00 a partire dal mese di ottobre 2006 e sino al giugno 2007. Con il reclamo in esame, l’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società Unione Sportiva Aurora Cantalupo di corrispondergli € 1.300,00 (Milletrecento/00) quale importo non pagato delle rate scadute il 10 ed il 30 giugno 2007 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Lombardia, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato unitamente a copia di lettera dell’allenatore del 18 gennaio 2007, con la quale lo stesso si metteva a disposizione della Società a seguito dell’esonero intimatogli in data 28 dicembre 2006. La Società Unione Sportiva Aurora Cantalupo, invitata il 4 ottobre 2007 dal Segretario del Collegio a fornire proprie controdeduzioni, con lettera del 9 successivo si è dichiarata disponibile a riconoscere € 955,20 (Novecentocinquantacinque/20) al signor Crucitti con due bonifici di € 477,60 ciascuno che avrebbe effettuato in data 30 novembre e 28 dicembre 2007. Secondo il Presidente della Società il predetto importo scaturisce dagli originari € 1.300,00 defalcando le spese di viaggio che l’allenatore non aveva più sostenuto a seguito dell’esonero intervenuto. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che le spese di viaggio non erano state previste nel contratto e pertanto se sono state corrisposte sono state riconosciute spontaneamente dalla Società, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società Unione Sportiva Aurora Cantalupo di corrispondere all’allenatore Paolo Crucitti la somma di € 1.300,00 (Milletrecento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2006/2007 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 20,00 (Venti/00) per complessivi € 1.320,00 (Milletrecentoventi/00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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