F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all.Giuseppe MASSA / A.S.D. NOVAFFORI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all.Giuseppe MASSA / A.S.D. NOVAFFORI ( 20/78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Massa Giuseppe, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 1° luglio 2007, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 3250,00 (tremiladucentocinquanta/00) oltre interessi, nei confronti della ASD NOVAFFORI, partecipante al campionato di Promozione Comitato Regionale Lombardia L.N.D. Lo stesso comunica di essere stato esonerato verbalmente dal signor Mautone Maurizio alle ore 23.00 del 1222007. In data 632007 tale esonero viene trasmesso con lettera firmata dal V.Presidente della Società ASD Novaffori all’interessato. La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. dell’ 8102007 ha richiesto al C.R. Lombardia L.N.D. la conferma dell’avvenuto deposito, previsto dalla normativa federale. La Società ASD Novaffori, in data 2182007, ha fatto pervenire a questo Collegio una comunicazione nella quale si dichiarava che l’allenatore Massa Giuseppe, nella stagione 20062007 e nelle due stagioni precedenti, non ha mai sottoscritto accordi economici ma solamente “dichiarazione di gratuità”, pertanto si ritiene sollevata da obblighi economici nei confronti del ricorrente non esistendo accordo economico sottoscritto e depositato. Tale dichiarazione è confermata dal C.R. Lombardia L.N.D. che ha fatto pervenire alla Segreteria di questo Collegio l’accordo scritto di gratuità firmato dall’allenatore e dal Presidente in data 1072006 e depositato al Comitato Regionale Lombardia L.N.D. in data 1192006. Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, deduce che: il Massa Giuseppe è stato realmente l’allenatore stagione 20062007 della società ASD Novaffori; è stato esonerato con lettera a firma del V.Presidente in data 0632007; lo stesso non ha sottoscritto alcun accordo economico con la società ASD Novaffori. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso proposto dall’allenatore Massa Giuseppe contro la ASD NOVAFFORI per mancanza dell’accordo economico. La presente delibera è inappellabile.
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