F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all.Angelo GALFANO / U.S. RAGUSA s.r.l.
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008
VERTENZA: all.Angelo GALFANO / U.S. RAGUSA s.r.l.
( 25/78 )
ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Gabriele GIOVANNINI
In data 24 Luglio 2007 l’allenatore professionista di 2^ categoria Galfano Angelo ha inoltrato a questo Collegio vertenza economica contro la Società U.S. Ragusa, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti, affinché gli venga riconosciuto da parte della medesima la somma di € 13.000,00 a saldo del contratto pattuito in data 1° agosto 2006 e regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale della L.N.D.,oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo dove la Società,a firma del suo legale rappresentante,si impegna ad assumerlo in qualità di tecnico della prima squadra, riconoscendogli un premio di tesseramento di 25.000,00 euro.
Il ricorrente dichiara inoltre di aver ricevuto in acconto di quanto pattuito solamente la somma di € 12.000,00 e di essere pertanto creditore di restanti 13.000,00 euro.
La Società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non inviava alcuna risposta.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti accoglie il ricorso e obbliga la Società U.S. Ragusa al pagamento a favore del tecnico Galfano Angelo di € 13.000.00 a saldo dell’accordo pattuito e di € 324,00 per gli interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 13.324,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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