F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA:all.Alfredo MATTINA / U.S. RACALMUTO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008
VERTENZA:all.Alfredo MATTINA / U.S. RACALMUTO
( 26/78 )
ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso del 24.07.2007, l’allenatore di 3^ Ctg. Mattina Alfredo, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società U.S. Racalmuto il pagamento di €. 3.000,00, a conguaglio dell’importo pattuito con contratto sottoscritto il 5 ottobre 2006, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente produceva copia dell’accordo scritto con il legale rappresentante della Società sopra richiamata, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale di appartenenza, partecipante al campionato di 1^ Categoria che prevedeva un premio di tesseramento di €. 6.000,00 per la stagione sportiva 2006/2007, ripartito in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze : 1) 30.09.2006 di €. 2.000,00, 2) 30.12.2006 di €. 2.000,00, 3) 28.02.2007 di €. 1.000,00, 4) 30.04.2007 di €. 1.000,00.
La Società controdeduceva al ricorso dell’allenatore affermando che:
al ricorrente erano state versate somme pari ad €. 4.400,00= a mezzo n. 5 assegni recanti date diverse;
che l’allenatore, in due distinte riunioni, si era impegnato a rinunciare ad €. 500,00 a fine ottobre 2006 ed ad €. 250,00 a metà dicembre 2006;
che al limite il debito riconosciuto si riduceva ad €. 850,00;
che si rimetteva alle decisioni di questo Collegio e che bisognava tener conto delle false dichiarazioni fatte dall’allenatore che erano tese a provocare un danno economico e di onorabilità alla stessa Società.
Il ricorrente, con lettera del 07.08.2007, in risposta alle controdeduzioni della Società, riconosceva di aver compiuto un errore nella quantificazione del suo avere dalla Società U.S. Racalmuto riconducendo il suo credito ad €. 1.600,00, avendo percepito realmente la somma comunicata dalla Società, cioè €. 4.400,00.
Si dissociava, invece, dalle affermazioni comunicate dalla Società circa la rinuncia di compensi da lui fatti; ribadisce, quindi, che il suo credito è pari ad €. 1.600,00 e chiede che il Collegio adotti provvedimenti nei confronti della Società convenuta per aver offeso la sua persona.
Il Collegio, esaminata la documentazione in atti ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Società U.S. Racalmuto, infatti, riconosce di dover ancora delle somme al ricorrente, anche se l’importo discorda da quello richiesto dall’allenatore.
Vanno, pertanto, riconosciuti al ricorrente €. 1.600,00 a saldo dell’importo pattuito, oltre ad €. 25,00 equitativamente calcolati per interessi legali, per un totale di €. 1.625,00.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Mattina Alfredo e fa obbligo alla Società U.S. RACALMUTO di corrispondere allo stesso la somma di €. 1.600,00 quale differenza tra la somma pattuita in accordo e quella percepita, oltre ad €. 25,00 equitativamente calcolata per interessi legali, per un totale di €. 1.625,00,inoltre vanno calcolati gli interessi fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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