F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA:all. Saverio ABRESCIA / A.S. REAL ALTAMURA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA:all. Saverio ABRESCIA / A.S. REAL ALTAMURA ( 138/67 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Mariano SILVELLO L’allenatore Saverio Abrescia , con domanda del 29 Giugno 2007 ha chiesto il riconoscimento delle scadenze insolute come da scrittura privata sottoscritta in data 10 agosto 2005 tra questi e la società A. S. Real Altamura. Il contratto prevedeva l’assunzione del signor Saverio Abrescia in qualità di allenatore in seconda della prima squadra della suddetta società che partecipa al campionato di Eccellenza pugliese per il periodo dal 10 agosto 2005 al 30 giugno 2006. L’accordo prevedeva un premio annuale di 10.500 euro ripartite su tre diverse rate: 30 settembre 2005, 2 dicembre 2005, 5 febbraio 2006 da versarsi in favore dell’allenatore. Ad oggi la società non ha ancora corrisposto al signor Saverio Abrescia l’intero pagamento. Pertanto, il signor Abrescia, chiede il pagamento della complessiva somma di euro 10.500 oltre gli interessi di mora e risarcimento danni derivanti la svalutazione monetaria. La società A.S. Real Altamura, invitata a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio, come risulta dagli atti (avviso ricevimento raccomandata il 16 luglio 2007), ha controdedotto il 24 luglio 2007 allegando la copia della quietanza firmata dal signor Abrescia in cui questi dichiara di essere stato integralmente soddisfatto in data 18 luglio 2007. A riprova dell’avvenuto soddisfo, lo stesso Saverio Abrescia ha inviato al Collegio Arbitrale l’ 8 dicembre 2007 una dichiarazione scritta in cui rinuncia alla vertenza per accordo raggiunto con la società. P.Q.M. Il Collegio dichiara la cessata materia del contendere.
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