F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all. Stefano GRASSI / A.S.D. CORBETTA F.C.
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008
VERTENZA: all. Stefano GRASSI / A.S.D. CORBETTA F.C.
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ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Andrea FRANCHINI
L’allenatore dilettante GRASSI STEFANO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, assunto in qualità di allenatore della prima squadra dell’ A.S.D. CORBETTA, compagine militante al campionato di Promozione per la stagione sportiva 2006/07 ha esposto quanto segue:
- con accordo verbale, la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 5.000,00 ripartita in dieci rate da 500,00 euro ciascuna.
- Tale accordo è stato regolarizzato con una scrittura privata dove non era indicato il compenso pattuito, ha siglato ugualmente l’accordo avendo avuto le garanzie verbali da parte dei dirigenti sulla somma pattuita.
- Precisa di aver ricevuto la somma di euro 1.900,00 quali spettanze per le rate scadute, e di essere stato esonerato in data 22/11/06.
In seguito all’esonero, su sua esplicita richiesta, la Società ha fornito copia dell’accordo sottoscritto dalle parti, che indicava un compenso annuo di euro 2.500,00. Premesso quanto sopra, il ricorrente chiede a questo Collegio di far obbligo alla società, perché provveda al pagamento a favore dell’allenatore di euro 3.100,00, quale differenza tra la somma pattuita e quella elargita, oltre agli interessi di mora e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria.
La società interpellata a fornire le proprie controdeduzioni, replicava confermando quanto è stato stabilito dall’accordo economico, cioè un compenso annuo di euro 2.500,00 sottoscritto dalle parti e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Lombardia, restando in attesa dei riferimenti bancari per liquidare le spettanze rimanenti.
Il Collegio,esaminati gli atti, precisa di tenere in considerazione solo gli accordi depositati e non quelli verbali, pertanto accoglie parzialmente il ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.D.S. Corbetta di corrispondere al signor Grassi Stefano la somma di euro 600,00 quale residuo di competenza per la stagione in questione, più euro 15,00 per interessi legali, pari ad euro 615,00, oltre alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dall’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art.8 comma 15 del CGS.
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