F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all. Marco SCONCERTI / A.S.D. LASTRIGIANA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008
VERTENZA: all. Marco SCONCERTI / A.S.D. LASTRIGIANA
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ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Andrea FRANCHINI
L’allenatore di terza categoria Marco Sconcerti, regolarmente iscritto nei ruoli federali e assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla A.S.D.Lastrigiana,società militante nel campionato di prima categoria, per la stagione sportiva 2006/07.
Il tutto sancito con un accordo economico, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Toscana, che prevedeva la corresponsione al ricorrente della somma di euro 2.400,00 ripartita in otto mensilità da 300,00 euro ciascuna.
Comunica di essere stato esonerato in data 13/11/2006. Premesso quanto sopra, con il presente reclamo, lamenta la mancata corresponsione di euro 1.800,00 per le rate scadute il 15/12/06, 15/01/07, 15/02/07,15/03/07, 15/04/07, 15/05/07, chiede pertanto a codesto Collegio di far obbligo alla società A.S.D. Lastrigiana, al pagamento in favore del ricorrente di quanto esposto, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
La società chiamata ad esibire le proprie controdeduzioni, nulla rispondeva.
Esaminati gli atti, il Collegio accoglie il ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Marco Sconcerti e dichiara l’obbligo della società A.S.D. Lastrigiana al pagamento di euro 1800,00 per le rate non corrisposte e di euro 45,00 quali interessi legali equitativamente calcolati, per un totale di euro 1845,00, oltre agli interessi che matureranno fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente esecutiva, nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art. 8 comma 15 del CGS.
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