F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all. Giacomo ZUNICO / A.S. COSENZA Calcio S.p.A.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all. Giacomo ZUNICO / A.S. COSENZA Calcio S.p.A. ( 139 / 67 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI Con ricorso del 28/06/2007, l’allenatore professionista di seconda categoria Giacomo ZUNICO, regolarmente iscritto nei ruoli federali,dichiara di essere stato assunto dall’A.S. Cosenza, come allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2006/07. Il tutto sancito da un contratto globale annuo tra le parti, regolarmente depositato, dove la società si impegnava al pagamento di euro 25.822,00 in dodici rate uguali, scadenti alla fine di ogni mese. Precisa che ad oggi ha percepito solamente la somma di euro 6.400,00, e nella sua richiesta il ricorrente rivendica anche l’indennità di fine rapporto, pari ad un dodicesimo del compenso globale equivalente ad euro 2.151,83, oltre agli interessi di mora e a quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. Chiede pertanto a questo Collegio di far obbligo all’ A.C. Cosenza del pagamento complessivo di euro 21.573,83 quale residuo spettante. La società ritualmente interpellata nulla ha controdedotto. Il Collegio Arbitrale,esaminata la documentazione, ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso, in quanto le normative vigenti nei dilettanti, non prevedono la corresponsione dell’indennità di fine rapporto. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Giacomo Zunico, e fa obbligo alla società A.S. Cosenza Calcio S.p.A. al pagamento della somma di euro 19.422,00 quali spettanze non saldate e di euro 425,00 quali interessi legali equitativamente calcolati, per un totale di euro 19.847,00, oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità e sanzioni previste dall’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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