F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all.Paride Giuseppe DAGRADI / U.S. ATLETIC TREZZANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all.Paride Giuseppe DAGRADI / U.S. ATLETIC TREZZANO (7/78) ARBITRI: sigg.Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 4.07.2007, l’allenatore di 3^ Ctg. DAGRADI Paride Giuseppe, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S. ATLETIC TREZZANO, il pagamento dell’intero importo pattuito con contratto sottoscritto il 6.11.2006, pari ad €. 2.200,00, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A sostegno dell’assunto il ricorrente produceva copia dell’accordo sottoscritto con il legale rappresentante della Società sopra richiamata, regolarmente depositato presso il competente Comitato di appartenenza, partecipante al campionato di 1^ categoria, organizzato dal Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., che prevedeva la corresponsione della somma di €. 2.200,00, per la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2006/2007, suddiviso in quattro rate di €. 550,00 cadauno aventi scadenze al 31.12.2006; 28.02.2007; 30.04.2007 e 30.06.2007. Il ricorrente comunicava altresì, di essere stato esonerato verbalmente in data 20.12.2006, a cui faceva seguire una comunicazione scritta, datata 9.01.2007, indirizzata alla Società U.S. ATLETIC TREZZANO, in cui si dichiarava a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva. La Società convenuta, con lettera del 12.07.2007, deduceva al ricorso inviato dal ricorrente affermando: 1) l’inammissibilità del ricorso proposto in quanto in difformità del regolamento del Collegio Arbitrale tenuto conto che non è stato indicato la nomina del proprio arbitrio e la relativa indicazione dei termini a difesa; 2) la nullità del ricorso in quanto non argomentato sia in termini di fatti che di diritto; 3) l’assenza totale di prove circa le ragioni che dovrebbero sottendere alle domande; 4) l’infondatezza delle richieste avanzate in quanto il ricorrente non è stato mai esonerato al contrario egli si è reso inadempiente non avendo rispettato gli impegni assunti nella conduzione della squadra, abbandonando il proprio ruolo. (vengono allegate le documentazioni scritte contenenti le contestazioni mosse datate 18.01.2007 e 26.03.2007) Nella prima lettera, la Società rappresentava all’allenatore di essere meravigliata circa la comunicazione dell’esonero fattagli, cosa mai pensata e mai detta, che lo stesso non si era presentato agli allenamenti nonostante le numerose telefonate inviategli, a cui aveva risposto che tali assenze erano state prese per causa del troppo freddo. Veniva, altresì, comunicato che se fosse continuato il periodo di assenza da parte dell’allenatore il contratto sottoscritto sarebbe stato ritenuto risolto “per grave colpa”, inoltre, si sarebbero potuto intraprendere “opportune iniziative” per rappresentare l’accaduto. Nella lettera del 26.03.2007, indirizzata all’A.I.A.C. – Gruppo Regionale Lombardo, la Società, in risposta alla nota del 26.02.2007, della stessa Associazione, comunicava che, dopo l’esperienza avuta con due tecnici abilitati alle mansioni di allenatori era stata costretta a far gestire la squadra dai giocatori più anziani in quanto impossibilitata a reperire un terzo tecnico, ma che avendo a disposizione un allenatore responsabile del settore giovanile lo avrebbe utilizzato alla bisogna. Alla luce dei fatti sopra richiamati la richiesta dell’allenatore appare meritevole di accoglimento. Le osservazioni fatte pervenire dalla Società circa la procedura del ricorso sono irrilevanti, così come sono inaccettabili i rilievi circa i mancati impegni presi e non mantenuti dal tecnico. Tali comportamenti sarebbero dovuti essere mossi al ricorrente nei modi e con le modalità previste dalle NOIF. Pertanto, all’allenatore deve essere riconosciuta la somma di €. 2.200,00 così come pattuita con l’accordo stipulato il 6.11.2006, oltre ad €. 33,00 equitativamente calcolati per interessi legali, per un importo totale pari ad €. 2.233,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Dagradi Paride Giuseppe e fa obbligo alla società U.S. ATLETIC TREZZANO di corrispondere allo stesso la somma di €. 2.200,00 quale differenza tra la somma pattuita in accordo oltre ad €. 33,00 equitativamente calcolata per interessi legali, per un totale di €. 2.233,00. La presente deliberazione è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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