F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Loreno CASSIA / F.B. BRINDISI 1912 srl S.D. ( 51/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Loreno CASSIA / F.B. BRINDISI 1912 srl S.D. ( 51/78 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 22.10.2007 l’allenatore professionista Cassia Loreno adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Football Brindisi 1912 S.r.l. (di seguito, per brevità, la “SOCIETA’”), il pagamento della somma complessiva di € 20.000,00 quale saldo residuo sulla maggior somma di € 25.000,00, prevista come compenso globale nella scrittura privata sottoscritta tra le parti e depositata in data 4.09.2006, quale tecnico responsabile dlela prima squadra per l’anno calcistico 2006/2007. Assumeva altresì l’istante che gli erano state corrisposte le sole mensilità di settembre ed ottobre 2006 e concludeva per l’accoglimento del ricorso con interessi al tasso ufficiale di sconto oltre al risarcimento del danno per la svalutazione secondo gli indici ISTAT. Produceva idonea documentazione allegandola al ricorso stesso. La Segreteria di questo Collegio otteneva puntuale conferma del deposito dell’accordo presso il competente Comitato. Invitata a controdedurre la resistente Società, a mezzo del proprio legale, e quindi munita di assistenza difensiva tecnica, replicava contestando la legittimità della richiesta proposta dal ricorrente e confermando comunque di nulla dovere allo stesso in quanto interamente soddisfatto. Aggiungeva inoltre che non era possibile produrre la documentazione comprovante tale adempimento in quanto, soggetta ad accertamento fiscale da parte della Guardia di Finanza, la SOCIETA’ non disponeva degli atti al riguardo in quanto sequestrati dalla Squadra Opertativa Volante di San Pietro Vernotico. Chiedeva infine congruo termine all’esito dell’accertamento con la restituzione dei relativi incarti. Produceva documentazione allegata alla memoria difensiva, tra cui il verbale di acquisizione della documentazione redatta in data 30.05.2007. Eccepiva il ricorrente nella propria memoria di replica, oltre la tardività della trasmissione delle controdeduzioni, anche il difetto di rappresentanza della SOCIETA’ da parte del proprio legale, osservando inoltre che comunque la documentazione ritirata dalla Guardia di Finanza non riguardava gli anni relativi alla svolgimento del rapporto contrattuale. La domanda appare fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione. A parte l’esatta eccezione di tardività della trasmissione delle controdeduzioni da parte della SOCIETA’, appaiono meritevoli di accoglimento le argomentazioni del ricorrente circa la strumentalità delle difese avversarie. E’ di tutta evidenza difatti che la documentazione ritirata dai Militari non riguarda gli anni corrispondenti alla stagione sportiva 2006/2007, e che comunque sarebbe stato possibile dalla SOCIETA’ ottenere con istanza motivata il rilascio di quella occorrente, sempre da parte della Guardia di Finanza. Il risarcimento del danno per la svalutazione non è dovuto, come da costante orientamento di questo Collegio, in mancanza di prova dello stesso. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Cassia Loreno e il F.C. Brindisi 1912 S.r.l., condanna quest’ultimo al pagamento in favore dell’istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 20.000,00 oltre interessi nella misura del 3 % annuo a far data dalla maturazione del diritto azionato. La presente delibera è inoppugnabile ed immediatamente eseguibile nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dall’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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