F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Vincenzo PERRICONE / ASD SC MARSALA 1912 ( 56/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008
VERTENZA: all. Vincenzo PERRICONE / ASD SC MARSALA 1912
( 56/78 )
ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI
L’allenatore dilettante Vincenzo Perricone, iscritto regolarmente nei ruoli federali, ha ribadito di aver sottoscritto con la Società ASD SC MARSALA 1912 in data 13/08/2007, un accordo economico per la conduzione della prima squadra, compagine militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 5.400,00 oltre agli interessi legali e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. Precisa che la Società si era impegnata alla corresponsione di un premio di tesseramento annuale di Euro 7.200,00 così ripartito: al 30/9/07 euro 1800,00- al 31/10/07 euro 900,00- al 30/ 11/07 euro 900,00- al 31/12/07 euro 1800,00- al 31/01/08 euro 900,00 e al 28/02/08 euro 900,00. Comunica di essere stato esonerato in data 8/10 2007 e di aver percepito solamente la prima rata di euro 1800,00.
La società invitata da questa Segreteria, a fornire le proprie controdeduzioni nulla, ha risposto.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Vincenzo Perricone, e dichiara l’obbligo alla società ASD SC Marsala di corrispondere la somma di euro 5.400,00 a saldo del premio di tesseramento e di euro 135,00 quali interessi legali per un totale di euro 5.535,00 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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