F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all. Salvatore CIULLO / POL. F.C. LAVELLO (57/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all. Salvatore CIULLO / POL. F.C. LAVELLO (57/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Mauro DALL’AGLIO Con ricorso del 22 novembre 2007 l'allenatore di 3^ Ctg. CIULLO SALVATORE chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla POLISPORTIVA F.C. LAVELLO partecipante al Campionato Interregionale per la stagione sportiva 2007/2008 di pagargli la somma di euro 1.600,00, a saldo del primo rateo scaduto il 30.09.2007 e di tutti quelli che andranno a scadere nelle more della decisione, quale premio di tesseramento pattuito con la Società, oltre interessi di mora e risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta ha prodotto copia della scrittura privata stipulata il 18.08.2007 regolarmente depositata, che prevede la corresponsione di un premio di tesseramento di euro 14.000,00 da corrispondergli in quattro rate: due di euro 3.000,00 ciascuna con scadenza al 30.09.2007 e 31.03.2008 e due di euro 4.000,00 con scadenza al 31.12.2007 e 30.06.2008. L’allenatore comunica di essere stato esonerato prima telefonicamente il 24.09.2007 e poi in forma scritta il 25.09.2007,cui ha fatto seguire il telegramma in data 25.09.2007 di rimanere a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva 2007/2008. In data 30 novembre 2007 la Segreteria di questo Collegio richiedeva alle parti di produrre le proprie difese nel termine di otto giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. La Società nulla ha controdedotto. Il Collegio esaminati gli atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché la Società non ha opposto alcuna deduzione alla richiesta dell'allenatore,mentre per l’ultima rata con scadenza 30/06/08 di euro 4.000,00 deve essere presentato autonomo ricorso dopo la scadenza. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore CIULLO SALVATORE e fa obbligo alla POLISPORTIVA F.C. LAVELLO di pagare la somma di euro 1.600,00 più euro 7.000,00 per le due rate maturate nel contempo oltre agli interessi legali equitativamente calcolati in euro 72,00 per un totale di euro 8.672,00. oltre agli interessi che matureranno fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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