F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all. Otello RIBELLINO / A.S.D. SANCATALDESE CALCIO ( 62/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all. Otello RIBELLINO / A.S.D. SANCATALDESE CALCIO ( 62/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 10 dicembre 2007 l'allenatore dilettante RIBELLINO OTELLO chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla A.S.D. SANCATALDESE CALCIO, partecipante al Campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2006-2007 di pagargli la somma di euro 1.500,00, relativa a parte del premio tesseramento corrisposto,oltre interessi di mora e risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta ha prodotto copia della scrittura privata stipulata il 4.11.2006 regolarmente depositata, che prevede la corresponsione di un premio di tesseramento di euro 5.000,00 da corrispondergli in quattro rate di euro 1.250,00 ciascuna scadenti al 28.11.2006; 28.12.2006; 28.02.2007 e 28.04.2007. In data 20 dicembre 2007 la Segreteria di questo Collegio richiedeva alle parti di produrre le proprie difese nel termine di otto giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. La società nulla ha controdedotto. Il Collegio esaminati gli atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché la Società non ha opposto alcuna deduzione alla richiesta dell'allenatore. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore RIBELLINO OTELLO e fa obbligo alla A.S.D. SANCATALDESE CALCIO di pagare la somma di euro 1.500,00 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati in euro 10,00 per un totale di euro 1.510,00 oltre agli interessi che matureranno fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 3 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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