F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Ernesto APUZZO / F.C.ROSSANESE 1909 ASD ( 84 bis/67 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Ernesto APUZZO / F.C.ROSSANESE 1909 ASD ( 84 bis/67 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Mariano SILVELLO L’allenatore professionista Ernesto APUZZO, legalmente rappresentato dall’avv. Eduardo Chiacchio, con domanda del 2 novembre 2007 ha richiesto il riconoscimento della scadenza insoluta come da accordo economico sottoscritto in data 11 novembre 2006 e regolarmente depositato. Il contratto prevedeva l’assunzione del signor Apuzzo in qualità di collaboratore della prima squadra della suddetta Società che partecipa al campionato di serie D girone I per il periodo 11/11/2006 - 30/06/2007. L’accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale di 7.500 euro ripartite in quattro diverse rate con scadenze: 30.11.06 per 1.500 euro 30.12.06 per 2.000 euro 28.02.07 per 2.000 euro 30.04.07 per 2.000 euro Nella domanda fatta a questo Collegio il signor Apuzzo chiede nuovamente il riconoscimento anche dell’ultima rata malgrado la sua richiesta sia già stata giudicata inaccettabile (v. C.U. n.10 stagione sportiva 2006/07 del 23/06/2007-vertenza n.84/67)),in quanto il tecnico come da atti allegati risulta essersi dimesso prima della scadenza dell’ultima rata. La Società FC ROSSANESE, invitata a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio, nulla ha controdedotto in merito a questa richiesta,ma facendo eccezioni inerenti alla precedente vertenza già giudicata. P.Q.M. Il Collegio ritiene inammissibile il ricorso dell’allenatore Ernesto Apuzzo. La presente delibera è inappellabile.
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