F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA : all.Antonio RUGGERI / U.S.D. MARTANO ( 63/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008
VERTENZA : all.Antonio RUGGERI / U.S.D. MARTANO
( 63/78 )
ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI
L’allenatore dilettante Antonio Ruggeri, iscritto nei ruoli della FIGC e assunto in qualità di responsabile tecnico della prima squadra della Società USD MARTANO, partecipante al campionato di prima categoria,ha esposto quanto segue: con scrittura privata redatta in data 20/07/2007 e regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Puglia, le parti si sono accordate per un compenso economico totale di euro 6.500,00 suddiviso in quattro rate di euro 1625,00 cadauna con scadenza rispettivamente al 30/09/2007, al 31/12/2007, al 28/02/2008 e al 30/04/2008. Oltre al rimborso spese come previsto dagli accordi federali.
Comunica di essere stato esonerato in data 18/10/2007 e di aver ricevuto n.2 anticipi il primo riscosso il 6/9/07 di euro 400,00 ed il secondo riscosso il 6/10/07 di euro 500,00. Premesso quanto sopra il ricorrente lamenta il mancato pagamento di euro 725,00 relativa alla prima rata, e di 4.875,00 relative alle rate scadute successivamente, per un totale di euro 5.600,00 oltre agli interessi di mora derivante dalla svalutazione monetaria. La Società sollecitata a produrre le proprie controdeduzioni, ha fatto sapere che non ha alcun interesse ad un contenzioso arbitrale ed è disponibile al reintegro dell’allenatore. Il signor Ruggeri,assistito dal suo legale, ha confermato la sua disponibilità per essere integrato immediatamente, naturalmente nell’incarico contrattuale, e a tutt’oggi ribadisce di non aver ricevuto nessuna chiamata riguardante i tempi e modi del suo rientro.
Il Collegio esaminata la documentazione, ed in assenza ulteriori argomentazioni da parte della Società, accoglie parzialmente il ricorso per le seguenti motivazioni:
a) l’ultimo rateo non è scaduto,pertanto per averne diritto il ricorrente dovrà operare ulteriore ricorso;
b) le considerazioni svolte dalla società nulla tolgono al suo obbligo di soddisfare il credito dell’allenatore;
c) in quanto al rimborso spese,l’allenatore non ha prodotto alcuna prova a supporto.
P.Q.M
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Antonio Ruggeri e condanna la Società USD Martano al pagamento di euro 4.075,00 oltre agli interessi legali pari ad euro 100,00 per un totale di euro 4.175,00.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
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