F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Saverio BISCEGLIA / U.S. CASTOVILLARI Calcio

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Saverio BISCEGLIA / U.S. CASTOVILLARI Calcio ( 65/73 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI Con ricorso del 21 dicembre 2007 l’allenatore di base Saverio Bisceglia, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per l’U.S. Castrovillari Calcio nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato di Serie D. Nel ricorso il ricorrente precisa che in data 20 agosto 2007, con regolare scrittura privata, regolarmente depositata presso il Comitato Interregionale, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli la somma annuale netta di € 7.000,00 (Settemila/00) da pagarsi in dieci rate mensili consecutive ciascuna di € 700,00 (Settecento/00) con inizio il 10 di settembre 2007 e sino all’ultima che scadrà il 10 di giugno 2008. Con il reclamo in esame, il signor Bisceglia chiede a questo Collegio di far obbligo all’U.S. Castrovillari Calcio di corrispondergli l’importo di € 2.800,00 (Duemilaottocento/00) corrispondente alle prime quattro rate scadute e non pagate dalla Società,oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Al riguardo l’allenatore fa presente che in data 1° ottobre 2007 era stato formalmente esonerato dall’incarico e di conseguenza non avendo percepito sino ad allora alcun compenso in data 5 novembre 2007 ha inviato all’U.S. Castrovillari Calcio un “formale sollecito tramite Raccomandata A.R., relativamente ai ratei non corrisposti a partire dal 10.09.2007”. La Società convenuta, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 3 gennaio 2008 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di controdedurre. In data 12 marzo 2008 il legale dell’allenatore a cui lo stesso ha conferito mandato , ha reiterato la richiesta per le quattro rate relative all’anno 2007 (settembre, ottobre, novembre e dicembre) riservandosi inoltre di proporre un ulteriore ricorso per quanto concerne le rate scadute nell’anno 2008 (gennaio, febbraio e marzo) unitamente a quelle che andranno a scadere sino al 10 giugno 2008. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’U.S. Castrovillari Calcio di corrispondere all’allenatore Saverio Bisceglia la somma di € 2.800,00 (Duemilaottocento/00) relativa alle prime quattro rate scadute oltre gli interessi legali equitativamente calcolati in € 20,00 (venti/00) per complessivi € 2.820,00 (Duemilaottocentoventi,00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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