F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all. Pasquale LOGARZO / A.S.D. BOJANO ( 67/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all. Pasquale LOGARZO / A.S.D. BOJANO ( 67/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Mauro DALL’AGLIO Con ricorso del 28 dicembre 2007 l'allenatore di 3^ Ctg. LOGARZO PASQUALE chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla Società A.S.D. BOJANO partecipante al Campionato Interregionale, di pagargli la somma di euro 1.500,00, relativa a parte del premio tesseramento corrisposto,oltre interessi di mora e risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta ha prodotto copia della scrittura privata stipulata il 12.08.2007 regolarmente depositata, che prevede la corresponsione di un premio di tesseramento di euro 7.500,00 da corrispondergli in quattro rate di euro 1.500,00 ciascuna per quelle scadenti al 30.09.2007; 30.12.2007; 30.03.2008 e di 3.000,00 euro per quella scadente al 30.06.2008. L’allenatore comunica di essere stato esonerato il 9 novembre 2007 cui ha fatto seguito la lettera in data 20.11.2007,con cui rimaneva a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva 2007/2008. In data 3 gennaio 2008 la Segreteria di questo Collegio richiedeva alle parti di produrre le proprie difese nel termine di otto giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. La società nulla ha controdedotto. Il Collegio esaminati gli atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché la Società non ha opposto alcuna deduzione alla richiesta dell'allenatore,mentre per l’ultima rata scadente il 30/06/08 deve essere presentato autonomo ricorso. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore LOGARZO PASQUALE e fa obbligo alla Società A.S.D. BOJANO di pagare la somma di euro 4.500,00 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati in euro 37,50 per un totale di euro 4.537,50,oltre agli interessi che matureranno fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 3 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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