F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA : Natale SERAFINO / ASD RAGAZZINI GENERALI ( 10/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008
VERTENZA : Natale SERAFINO / ASD RAGAZZINI GENERALI
( 10/78 )
ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI
Con ricorso del 3/07/07 il signor Natale Serafino, allenatore dilettante, assunto dalla Società ASD RAGAZZINI GENERALI, in qualità di tecnico della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione del CR Sicilia, con scrittura privata redatta il 23/08/06 a firma del legale rappresentante signor Nicolosi Giuseppe, la Società s’impegnava a corrispondere al ricorrente la somma di euro 6000,00 ripartita in 4 rate da euro 1.500,00 cadauna con scadenza al 31/10/06, 31/01/07, 31/03/07 e 30/06/07.
Comunica di essere stato esonerato in data 10/02/07, e lamenta il mancato pagamento della somma totale di euro 4.500,00 avendo ricevuto solamente la somma della prima rata di euro 1.500,00 Chiede a questo Collegio perché voglia far obbligo alla Società perché provveda al pagamento di quanto pattuito nell’accordo economico oltre agli interessi derivanti dalla svalutazione monetaria.
Alle controdeduzioni richieste dalla Segreteria di questo Collegio,il presidente della Società dichiarava di non aver mai esonerato l’allenatore e non aver mai sottoscritto alcun accordo economico e che la firma sul contratto non è la sua. Alle ulteriori controdeduzioni l’allenatore, per quanto riguarda l’esonero,ha fornito il comunicato ufficiale n.40 del 28-02-07 nel quale la Società comunicava al Comitato Regionale l’avvenuto esonero. Per la quanto riguarda l’accordo economico, il ricorrente conferma, come da prassi comune , che gli è stato sottoposto un contratto firmato e timbrato dal segretario della Società signor Scalise Carlo, successivamente depositato.La circostanza,unitamente al fatto che non vi è stata presa alcuna distanza dai contenuti vincolanti dell’accordo economico per entrambe le parti,toglie rilievo al particolare secondo cui la firma della scrittura non è stata apposta dal Presidente.
Esaminati gli atti a disposizione, al Collegio sembra inusuale che una Società depositi un contratto irregolare, e dichiari di non sapere nulla dell’accordo quando ha saldato la prima rata. Pertanto ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Natale Serafino e obbliga la Società di corrispondergli la somma di euro 4.500,00 quali spettanze dell’accordo economico ed euro 115,00 quali interessi legali per un totale di euro 4.615,00 oltre agli interessi fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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