F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Di Tommaso FrancescoASD Real Marsico ( 12/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA: all. Di Tommaso FrancescoASD Real Marsico ( 12/78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Damiano PALLOTTINO L’allenatore dilettante Di Tommaso Francesco, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 1162007 chiedeva il riconoscimento del credito di € 3500.00 (tremilacinquecento/00), mai percepito, oltre interessi, alla ASD Real Marsico partecipante al campionato Divisione Nazionale calcio femminile L.N.D. di serie “B”, stagione sportiva 20062007, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 13102006 che prevedeva un premio di tesseramento di € 3500,00. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 1792007 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni. Successivamente, a mezzo racc. in data 08102007, richiedeva alla Div. Naz,le Calcio Femminile la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. Con risposta del 22102007 la Div. Calcio Femminile comunicava che non risultava depositato alcun accordo economico e lo stesso non risultava tesserato per la società ASD Real Marsico. La società Asd Real Marsico, in data 2492007 patrocinata dallo studio legale avv. Maria Riviezzi, rispondeva a questo Collegio con una comunicazione nella quale dichiarava di “non aver potuto procedere al tesseramento del tecnico in quanto moroso con le quote annuali all’albo del Settore Tecnico e tanto meno al deposito dell’accordo economico”; e al tempo stesso lamentava una sua costante assenza agli allenamenti durante la stagione (mai contestata al tecnico come da procedura norme federali) e non disconosceva il rapporto di allenatore svolto dal Di Tommaso Francesco a favore della società nella stagione 20062007. Pertanto, a questo punto, riteneva di non dovergli corrispondere il compenso pattuito. Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, osserva che il mancato pagamento delle quote all’albo del Settore tecnico può essere effettuato in qualsiasi momento previa comunicazione al tecnico, da parte della società, dell’obbligo a suo carico verso l’albo del S.T.F. e che l’omesso deposito non preclude il riconoscimento del diritto economico, ove sussistente. Quindi la Società dovrà rifondere all’all. Di Tommaso Francesco la somma non percepita di € 3500,00 quale premio di tesseramento stagione 20062007. P.Q.M. Il Collegio ACCOGLIE il ricorso proposto dall’all. Di Tommaso Francesco e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società Asd Real Marsico di corrispondere la somma di € 3500,00 quale premio di tesseramento oltre interessi maturati per € 210,00 per un ammontare complessivo di € 3710,00 (tremilasettecentodieci0), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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