F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Carmine LITRENTA / ASD APRIGLIANO Calcio ( 16/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Carmine LITRENTA / ASD APRIGLIANO Calcio ( 16/78 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Mariano SILVELLO L’allenatore Carmine Litrenta, con domanda del 12 luglio 2007 ha chiesto il riconoscimento delle scadenze insolute come da accordo tipo sottoscritto tra questi e la società Asd Appigliano Calcio in data 25 settembre 2006 e regolarmente depositata il 7 ottobre 2006 presso il Comitato Regionale Calabria. Il contratto prevedeva l’assunzione del signor Litrenta in qualità di allenatore della prima squadra della suddetta Società che partecipa al campionato di prima categoria calabrese per il periodo dal 25 settembre 2006 al 30 giugno 2007. L’accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale di 4.000 euro ripartite in quattro diverse rate da 1.000 euro ciascuna nelle date: 30/10/06, 31/12/06, 28/02/07 e 30/05/07 da versarsi in favore dell’allenatore. Nella domanda fatta a questo Collegio il signor Litrenta scrive di essersi dimesso il 28 novembre 2006, di esser stato richiamato in data 22 gennaio 2007 alle condizioni contrattuali precedenti e successivamente esonerato il 25 marzo 2007 richiedendo il mancato pagamento della somma complessiva di 1.500 euro. La Società ASD APRIGLIANO, invitata a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio, nulla ha controdedotto. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore signor Carmine Litrenta ed obbliga la Società al pagamento della somma di 1.500 euro,oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;per quanto concerne la richiesta di risarcimento danno per svalutazione,la stesso non è dovuto in assenza di prova del danno subito. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
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