F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Massimiliano MONSIGNORI / AS PERUGIA Calcio a 5 ( 17/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Massimiliano MONSIGNORI / AS PERUGIA Calcio a 5 ( 17/78 ) ARBITRI:sigg., Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI Con ricorso del 29/06/2007 l’allenatore Monsignori Massimiliano,allenatore di Calcio a cinque,iscritto nei ruoli della F.I.G.C.,residente a Corciano(Pg),assunto in qualità di allenatore della I^ squadra dell’A.S. Perugia Calcio a 5 per la stagione sportiva 2006/2007 a mezzo tesseramento e accordo economico in pari data depositato il 1°/07/2006,accordo di euro 13000,00,chiede a questo Collegio di obbligare la Società convenuta al pagamento del saldo di euro 9000,00,oltre gli interessi di mora. Successivamente con racc.r.r.con data 3/10/2007 perveniva a questo Collegio lettera liberatoria del Monsignori,lettera che conteneva le modalità di pagamento da parte dell’A.C.PERUGIA Calcio a 5 con soddisfazione dello stesso salvo il buon fine dei due assegni di euro 4750,00 con scadenza 15/10/2007 e 15/11/2007, di cui allega fotocopie. In data 2/01/2008 perveniva lettera racc.r.r. dell’allenatore Monsignori,in cui si rimarcava il mancato buon fine dell’assegno n.15440022-09 di euro 4750,00 tornato impagato e gravato delle spese di protesto di euro 94,48 ,assegno datato 15/11/2007. Alla luce dei fatti sopra riportati ed esaminata la documentazione pervenuta,questo Collegio ritiene che il ricorso dell’allenatore Monsignori Massimiliano sia fondato e pertanto meritevole di accoglimento,ma tuttavia avendo il ricorrente accettato in pagamento”salvo buon fine”un titolo rimasto insoluto e successivamente protestato,lo stesso potrà azionare il suddetto titolo nella competente sede giurisdizionale civile. P.Q.M. Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione. La presente delibera è inappellabile.
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