F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all.Luigi CASTIELLO / F.C.MATERA ( 33/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008
VERTENZA:all.Luigi CASTIELLO / F.C.MATERA
( 33/78 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gino GIACCHI
Con ricorso del 3.08.07 l’allenatore professionista di 2° Cat. Luigi Castiello, adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della F.C. Matera, il pagamento della somma totale di € 30.744,57 comprensiva del premio di tesseramento nonché del previsto rimborso spese come pattuito con accordo del 24.09.05, il primo per € 25.882,00 ed il secondo per € 4.612,50. Tale richiesta, a detta del ricorrente, seguiva la mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e non corrisposti successivamente all’interruzione del rapporto per esonero del ricorrente dall’incarico.
Il citato accordo veniva regolarmente depositato presso il competente comitato, come puntualmente accertato dalla Segreteria del Collegio.
Le parti, entrambe rappresentate da avvocati e quindi tecnicamente assistite (anche se a detta del Collegio sarebbe comunque sorto il problema della mancata autenticazione della procura in calce al ricorso da parte del difensore del ricorrente, con ogni prevedibile conseguenza in ordine alla validità dell’attività processuale svolta) invitate a dedurre e controdedurre, lo facevano con tempestivo deposito e scambio di memorie da cui emergeva la totale ed incompatibile divergenza delle proprie tesi difensive: il ricorrente sosteneva di non aver percepito mai nulla; la Società convenuta di aver onorato il proprio debito, esibendo e producendo tanto di quietanza liberatoria.
Seguivano anche richieste istruttorie, alcune delle quali andavano comunque disattese perché non previste dal rito innanzi a questo Collegio, come ad es. la prova per testi, su cui le parti manifestavano comunque la più ferma opposizione.
Va preliminarmente osservato, e ciò precluderà ogni inutile valutazione dei fatti nel merito, che la domanda non è stata tempestivamente proposta e che pertanto va dichiarata la prescrizione del diritto azionato. Il ricorso difatti, inoltrato il 3 Agosto 2007, e relativo a controversia inerente la stagione 2005/06, supera il previsto termine perentorio del completamento della stagione successiva per la proposizione delle azioni inerenti le rivendicazioni ed i diritti di natura economica. E ciò come è noto, vale tanto per gli allenatori (art.25 c.3 del C.G.S) che per i calciatori dilettanti (cfr. art. 21 bis c.4 del tit. IV del Reg. della L.N.D.). Tali norme poi, come da costante orientamento giurisprudenziale, e non soltanto di questo Collegio, sono interpretate in senso estremamente restrittivo circa il rispetto dei termini prescrittivi, con l’ovvio intento di lasciare pendenti meno liti possibili tra tesserati ed affiliati per un più corretto svolgimento delle stagioni agonistiche. Insomma, il ricorso va comunque proposto non oltre la scadenza del termine della stagione sportiva successiva, per cui non sono da ritenersi validi fatti interruttivi della prescrizione eventuali diffide ad adempiere o formali messe in mora, come nel caso in esame la diffida ad adempiere del 22.06.07 prodotta dalla difesa del ricorrente (peraltro priva della sottoscrizione sia dello stesso che del proprio difensore).
Ciò anche all’evidente fine di alleggerire il pesante ruolo contenzioso degli organi Collegiali competenti per la risoluzione delle controversie economiche.
La domanda pertanto, ai sensi delle richiamate previsioni normative, va dichiarata inammissibile perchè tardivamente proposta e come tale prescritta.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Luigi Castiello, la dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione.
La presente decisione è inappellabile.
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