F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all. Antonio SASSARINI / ASD FO.CE.VARA ( 49//78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 5 aprile 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 137 del 10 aprile 2008 VERTENZA:all. Antonio SASSARINI / ASD FO.CE.VARA ( 49//78 ) ARBITRI: sigg.Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI Con nota del 4/12/2007 l’allenatore professionista Sassarini Antonio adiva questo Collegio Arbitrale affinché fosse riconosciuto l’obbligo alla società ASD FO.CE.VARA di pagargli la somma di euro 6900,00 a saldo della scrittura privata di euro 12000,00 di cui euro 5100,00 percepiti. A sostegno della sua richiesta produceva copia di un accordo economico stipulato tra le parti ma non depositato,in contrasto con la normativa federale. La Società invitata con raccom.r.r. del 26/10/2007 non inviava controdeduzioni. Il Collegio preliminarmente osserva che la previsione dell’articolo 4 della legge 23/3/1981 n.91 oltre ad imporre la forma scritta ad substantiam a pena di nullità del contratto per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso,secondo il contratto tipo predisposto confor- memente all’accordo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate ,prescriva in funzione di controllo l’approvazione da parte della Federazione medesima. Tale approvazione costituisce una condizione giuridica che condiziona il perfezionamento della fattispecie e quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti,sicchè in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia del vincolo giuridico. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. La presente delibera è inappellabile.
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