F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all. Gianfranco PORCU / A.S. 86 VILLAPUTZU ( 85/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all. Gianfranco PORCU / A.S. 86 VILLAPUTZU ( 85/78 ) ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 12/02/2008 l’allenatore di base Gianfranco PORCU regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F della FIGC, quale responsabile della prima squadra della A.S. 86 VILLAPUTZU partecipante al campionato di prima categoria 2007/2008, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla sopraccitata società di pagargli la somma di Euro 6500 a saldo del premio tesseramento più le spese di trasferta. L’allenatore fa presente di aver saputo del suo esonero da una telefonata fattagli il 10 dicembre 2007 dal Presidente pro tempore Pisu Roberto, lo stesso allenatore mediante raccomandata spedita alla società il 17/01/2008 dichiarava di rimanere a disposizione della stessa sino al termine della stagione. Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato in data 22/09/2007, la A.S. 86 VILLAPUTZU non ha effettuato il pagamento delle 2 rate scadute il 10/11/2007 di Euro 2000 e il 30/01/2008 di Euro 2000. La A.S. 86 VILLAPUTZU invitata da questo Collegio il giorno 27/03/2007 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Gianfranco PORCU e fa obbligo alla A.S. 86 VILLAPUTZU di pagargli la somma di € 4.000,00 più Euro 50,00 per accessori equamente calcolati mentre respinge la richiesta del rimborso spese di trasferta in quanto non debitamente documentate. L’importo complessivo liquidato andra’ maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale.
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